Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine
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del mercato. Di conseguenza viene proposta una soluzione flessibile che quantifichi il limite dell’elemento della notabilità caso per caso.
Con questa norma sarebbero verificati gli aspetti economici di ogni accordo orizzontale e verticale hard core in materia di concorrenza per il quale la presunzione di soppressione di una concorrenza efficace può essere confutata per quanto riguarda sia la notabilità sia, come sinora, la giustificazione per motivi di efficienza economica. La richiesta formulata dalla mozione è così soddisfatta.
Questa revisione comporta tuttavia notevoli svantaggi per le imprese e le autorità (autorità della concorrenza e tribunali): oltre a una maggiore incertezza del diritto e a un aggravio supplementare per le autorità garanti della concorrenza e i tribunali, vanifica gli sforzi del Parlamento per abbreviare le procedure amministrative inerenti ai cartelli conformemente alla mozione 16.4094 Fournier e quelli del Consiglio federale nel diritto civile in materia di cartelli.
Infine, la revisione contraddirebbe anche il controprogetto indiretto elaborato dal Parlamento all’iniziativa per prezzi equi, che ha abbassato notevolmente la soglia di intervento prevista dal diritto dei cartelli. Introdurre un’analisi quantitativa delle conseguenze economiche caso per caso anche per i due accordi verticali hard core in materia di concorrenza secondo l’articolo 5 capoverso 4 LCart equivarrebbe di fatto a favorire la compartimentazione del mercato svizzero da parte di imprese nazionali ed estere. Queste potrebbero impedire le importazioni in Svizzera con un’apposita configurazione contrattuale, cosa che le nuove disposizioni concernenti la posizione dominante relativa vogliono proprio evitare in caso di comportamento unilaterale di alcune imprese situate al di sotto della soglia di posizione dominante sul mercato. Una valutazione più permissiva degli accordi orizzontali e verticali hard core comporterebbe inoltre una diminuzione della pressione concorrenziale in Svizzera, quindi il rischio di un aumento dei prezzi.
Altre varianti esaminate
Altre varianti di attuazione sono state esaminate e poi respinte. Il contenuto e i motivi sono sintetizzati di seguito.
Prima di tutto è stata esaminata la possibilità di chiarire a livello di legge la sostanziale innocuità dei consorzi in combinazione con l’introduzione di un divieto per le autorità della concorrenza di intervenire in casi di modesta entità, in conformità alla decisione del Consiglio degli Stati nel quadro della mancata revisione della LCart del 201260. Questa variante terrebbe conto delle preoccupazioni in merito alla costituzione di consorzi e all’intervento da parte delle autorità della concorrenza in casi di esigua importanza, come chiede la mozione 18.4282 Français, senza tuttavia modificare l’articolo 5 LCart come espressamente auspicato dalla mozione.
In secondo luogo, alla richiesta della mozione 18.4282 Français potrebbe essere dato seguito anche mediante una revisione della Comunicazione PMI61. Tuttavia, nell’ambito delle comunicazioni, la COMCO può disporre solo in merito alla propria prassi e a quella giudiziaria conformemente alle disposizioni in vigore della LCart. Dopo che il Tribunale federale ha valutato gli accordi hard core come notevole intralcio alla concorrenza nella sua sentenza nella causa Gaba, la COMCO non può ignorare questa interpretazione della legge da parte della suprema autorità giudiziaria. La questione dei consorzi potrebbe essere affrontata con una modifica che codifichi la prassi attuale (in particolare relativamente all’art. 4 cpv. 1 LCart). Tuttavia la COMCO è un’autorità indipendente e non può essere incaricata dal Consiglio federale di modificare una comunicazione o pubblicarne una nuova.
In terzo luogo, il Consiglio federale esclude la possibilità di emanare un’ordinanza (concernente le PMI) conformemente all’articolo 6 capoverso 1 (lett. e) LCart. In proposito si rinvia a quanto enunciato nel precedente paragrafo.
60 Secondo l’articolo 27 capoverso 1bis dell’allora progetto di legge, le autorità competenti in materia non si occupano delle limitazioni che hanno un influsso trascurabile sulla concorrenza.
61 Comunicazione relativa agli accordi con effetto limitato sul mercato (Comunicazione PMI) – Decisione della Commissione della concorrenza del 19 dicembre 2005, consultabile all’indirizzo: www.weko.admin.ch > In diritto e documentazione > Comunicazioni > Comunicazione PMI del 19 dicembre 2005.