Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine

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Sanzioni amministrative (sezione 6)

Articolo 49a Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza

Capoversi 3 e 4 (nuovo: procedura di opposizione)

Con la presente revisione si mantiene la concezione di base della procedura di opposizione adottata dal legislatore nel 2003 (l’annuncio di limitazioni della concorrenza in programma esonera l’impresa dal rischio di sanzioni, sempre che non sia stato aperto alcun procedimento). La procedura di opposizione non è più disciplinata nel capoverso 3, bensì in un nuovo capoverso 4 a sé stante, pertanto viene abrogato il capoverso 3 lettera a. Sono inoltre apportate due modifiche intese a migliorare il funzionamento della procedura di opposizione nella prassi sia per le imprese sia per le autorità in materia di concorrenza.

In primo luogo, il termine entro il quale le autorità in materia di concorrenza devono intervenire sarà d’ora in poi ridotto da cinque a due mesi. La sanzionabilità del progetto notificato decade quindi definitivamente a meno che le competenti autorità non aprano entro due mesi dall’annuncio un’inchiesta preliminare o un’inchiesta formale. La pratica che si rivela in seguito contraria alla legislazione sui cartelli può essere vietata solo in futuro, ma non è sanzionabile.

In secondo luogo, solo l’apertura di un’inchiesta formale secondo l’articolo 27 LCart comporta il rischio di sanzione. L’impresa ha quindi la possibilità, dopo l’apertura di un’inchiesta preliminare (art. 26 LCart), di concretizzare il suo progetto sino all’eventuale apertura di un’inchiesta formale, senza rischiare di essere sanzionata. Lo scopo è quello di poter valutare, grazie all’osservazione della situazione effettiva sul mercato, se le pratiche delicate notificate e non qualificabili a priori come permesse o vietate rappresentino o meno una limitazione illecita della concorrenza.

Se, al termine di un’inchiesta preliminare, la COMCO giunge alla conclusione che determinate pratiche notificate (eventualmente in forma modificata) evidenziano effettivamente indizi di una limitazione illecita della concorrenza, essa comunicherà all’impresa l’apertura imminente di un’inchiesta affinché l’impresa possa ancora reagire: sino a quel momento l’impresa ha la possibilità di cessare la pratica che limita la concorrenza o (eventualmente d’intesa con la COMCO) di adeguarla. L’impresa rischia di essere sanzionata solo se mantiene la limitazione della concorrenza anche dopo l’apertura di un’inchiesta formale e se tale limitazione si rivela in seguito essere effettivamente una violazione della legge sui cartelli (art. 49a LCart).

Capoverso 5 (nuovo; considerazione di prestazioni di risarcimento dei danni nel calcolo della sanzione)

Secondo il diritto vigente, la COMCO può considerare ai fini della riduzione della sanzione solo le prestazioni di risarcimento dei danni versate prima della sua decisione. I criteri di calcolo della sanzione sono attualmente basati sull’articolo 49a capoverso 1 LCart. Segnatamente le prestazioni di risarcimento dei danni versate possono essere considerate nell’ambito della «gravità della violazione» o del «presunto guadagno» conseguito dall’impresa con la limitazione illecita della concorrenza o sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 dell’ordinanza del 12 marzo 200487 sulle sanzioni (OS LCart). Per determinare l’ammontare di riduzione della sanzione o della restituzione occorre osservare le circostanze caso per caso, in particolare l’entità delle prestazioni di risarcimento del danno e il momento del loro versamento (p. es. prima o dopo la decisione della COMCO): quanto più le prestazioni sono elevate e quanto prima vengono versate, tanto maggiore sarà il loro computo nella sanzione. Per esempio, la COMCO ha ridotto di circa 3 milioni di franchi, da 14 a 11 milioni, le sanzioni applicate nell’inchiesta «Strassenbau», che riguardava accordi conclusi tra dodici imprese di costruzione stradale nei Grigioni settentrionali e meridionali dal 2004 al 2010, poiché prima della decisione della COMCO nove delle dodici imprese avevano concluso accordi con le parti lese nei quali si sono impegnate a indennizzare con sei milioni di franchi il Cantone e i Comuni grigionesi interessati88.

87 RS 251.5

88 Cfr. rapporto annuale 2019 della COMCO al Consiglio federale, pag. 6.