Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine
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4 Commento ai singoli articoli
Limitazioni illecite della concorrenza (capitolo 2, sezione 1)
Articolo 5 Accordi illeciti
Capoverso 1bis(nuovo)
La regolamentazione proposta, che adempie la mozione 18.4282 Français, consente di chiarire a livello legale che la notabilità di un accordo in materia di concorrenza deve essere sempre esaminata sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. La ponderazione di questi due criteri è effettuata caso per caso nel quadro di una valutazione complessiva. Un ostacolo grave dal punto di vista qualitativo può essere notevole nonostante le conseguenze quantitativamente modeste. Viceversa, un ostacolo con conseguenze gravi a livello quantitativo può essere notevole pur non essendo considerevole nell’ottica qualitativa. In conformità al testo della mozione, qui viene volutamente scelta una formulazione aperta, in particolare perché la diversità e la complessità della realtà economica non consentono di adottare un sistema rigido di valori limite fissi, come le soglie di quote di mercato.
Concentrazioni di imprese (capitolo 2, sezione 2)
Articolo 9 Annuncio di progetti di concentrazione
Capoverso 1bis(nuovo)
Una parte delle concentrazioni annunciate alle autorità della concorrenza riguarda imprese internazionali. La loro portata transfrontaliera fa sì che debbano essere valutate parallelamente dalle autorità della concorrenza di diversi Stati, con conseguenti sovrapposizioni di compiti e inefficienze nell’utilizzo delle risorse. La modifica proposta nell’articolo 9 capoverso 1bisAP-LCart è volta ad ridurre questa moltiplicazione degli oneri.
Nell’UE73 e nello SEE74 le concentrazioni di dimensione comunitaria sono valutate da un’unica autorità, la Commissione europea. In questi casi nessun esame è svolto dalle autorità degli Stati membri dell’UE o dello SEE. In considerazione delle strette relazioni economiche tra la Svizzera e l’UE/lo SEE e dell’applicazione dello stesso strumento di analisi, il test SIEC, appare improbabile che in Svizzera e nell’UE/nello SEE si giunga a formulare valutazioni discordanti. Di conseguenza, quando è chiamata a valutare un progetto di concentrazione, la Svizzera può decidere autonomamente di mettersi nella posizione di uno Stato membro dell’UE o dello SEE e di rinunciare a un proprio esame in materia di diritto dei cartelli. Infine, il disciplinamento proposto comporta agevolazioni anche per le imprese. Compete alle imprese valutare se sono soddisfatte le condizioni per rinunciare all’annuncio in quanto i mercati reali interessati dal progetto comprendono la Svizzera e l’UE/lo SEE.
Capoverso 1 ter(nuovo)
L’obbligo di annunciare le concentrazioni di imprese i cui prodotti e servizi secondo il diritto in materia di cartelli appartengono a mercati che comprendono almeno la Svizzera e l’UE o lo SEE dovrà essere notevolmente semplificato. Infatti, nella misura in cui le autorità dell’UE vietano le concentrazioni su questi mercati o le vincolano a oneri e condizioni, la decisione esplica i suoi effetti in tutta l’UE o nello SEE, indipendentemente dal singolo Paese. In questi casi una valutazione da parte delle autorità svizzere non è necessaria75. È sufficiente che la COMCO sia informata del processo di concentrazione in corso e della decisione dell’UE. L’articolo 9 capoverso 1terAP-LCart prevede l’obbligo di annunciare il progetto di concentrazione alla COMCO entro dieci giorni dalla notifica alla Commissione europea. Le
2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
73 Cfr. al riguardo il regolamento comunitario sulle concentrazioni.
74 Cfr. art. 57 par. 2 lett. a dell’accordo SEE.
75 Il rischio ipotetico che un’impresa si impegni nello SEE ad adottare un comportamento a cui tuttavia non si attiene in Svizzera appare tollerabile, tanto più che le autorità svizzere della concorrenza hanno sempre la possibilità di basarsi sugli art. 5 e 7 LCart come strumenti per intervenire a posteriori contro limitazioni della concorrenza.