Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine

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Articolo 57 Procedura e rimedi giuridici

Capoverso1

Nell’articolo 57 LCart viene apportata una modifica redazionale, con la quale la citazione della DPA segue la pratica in vigore. Non comporta alcun cambiamento sul piano materiale.

Valutazione (capitolo 6a)

Articolo 59a Valutazione

Con la pubblicazione, il 25 marzo 2009, del rapporto del Consiglio federale relativo alla valutazione della LCart e al seguito della procedura, l’articolo vigente sulla valutazione è concretizzato. Il Consiglio federale ritiene che l’attuale modo di procedere si sia dimostrato valido e propone di prevedere a scadenze periodiche una valutazione dell’efficacia e delle misure della LCart a destinazione del Parlamento. Una valutazione periodica consentirà al Consiglio federale e al Parlamento di verificare l’orientamento della legislazione in materia di cartelli e, se del caso, di riformularla. Per eseguire la valutazione, il Consiglio federale dovrà coinvolgere la COMCO.

Articolo 62 Disposizioni transitorie

Capoverso 1

L’articolo 1 stabilisce che ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti l’esame di concentrazioni di imprese rimane applicabile il diritto vigente e più precisamente sia le disposizioni materiali sia quelle di diritto procedurale.

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce che le disposizioni concernenti i termini ordinatori ai sensi dell’articolo 44a AP-LCart e le spese ripetibili ai sensi dell’articolo 53b AP-LCart si applicano unicamente alle procedure avviate dalla COMCO dopo la loro entrata in vigore.

Capoverso 3

Nel capoverso 3 si prevede che alle procedure di opposizione (art. 49a cpv. 5 AP-LCart) continuerà ad applicarsi il termine di cinque mesi previsto dal diritto anteriore, se la notifica è inviata ancora prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Si vuole in tal modo impedire che, in seguito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la riduzione del termine di cinque mesi a, in futuro, due mesi possa comportare un cambiamento per un termine ancora decorrente secondo il diritto anteriore. A prescindere dal termine, le nuove disposizioni sono già applicabili a simili procedimenti dal momento in cui entrano in vigore. Ciò ha per le imprese notificanti il vantaggio che il rischio di sanzione esiste solo dall’apertura di un’inchiesta formale di cui all’articolo 27 LCart.

Capoverso 4

Per i crediti derivanti da una limitazione della concorrenza ai sensi degli articoli 5 o 7 LCart che è oggetto di una procedura ai sensi dell’articolo 27 LCart, l’impedimento o la sospensione della prescrizione di cui all’articolo 12a AP-LCart decorre al momento dell’entrata in vigore di questa nuova disposizione. Secondo il capoverso 4, i crediti una volta prescritti rimangono prescritti92. Non sarebbe certamente conciliabile con la certezza del diritto se un credito già prescritto potesse nuovamente beneficiare della prescrizione a posteriori, in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 12a AP-LCart. Se, invece, un credito non si è ancora prescritto al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si applicherà l’articolo 12a AP-LCart.

92 Per analogia con la DTF 124 III 266.