Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Un’impresa colpita da una sanzione nella procedura amministrativa può sottoporre una domanda di revisione alla COMCO oppure all’istanza di ricorso che ha preso la decisione finale qualora fornisca volontariamente (ossia senza esservi obbligata da un tribunale civile) prestazioni di risarcimento dei danni in una fase più avanzata della procedura. In questo caso la COMCO o l’istanza di ricorso può ridurre in misura adeguata la sanzione amministrativa inflitta oppure, se nel frattempo l’impresa avesse già pagato la sanzione, ordinare la restituzione di una parte adeguata dell’importo versato. Nel diritto sui cartelli, le sanzioni perseguono uno scopo penale e, nel contempo, incidono sull’utile. Se un’impresa, che ha violato il diritto sui cartelli, indennizza totalmente o parzialmente le parti lese, occorre ridurre di conseguenza la parte della sanzione che incide sull’utile. Le prestazioni versate sono computate non interamente, ma comunque «in misura adeguata». Questa disposizione intende costituire un incentivo, per le imprese che hanno violato il diritto in materia di cartelli, a cercare quanto prima nella procedura e in modo esaustivo una composizione amichevole con le parti lese dalla limitazione illecita della concorrenza. Nella prassi le relazioni commerciali tra gli autori di una violazione del diritto sui cartelli e le parti lese sussistono spesso anche dopo la scoperta e la sanzione di una limitazione illecita della concorrenza. Questa disposizione contribuisce così alla pace giuridica. Contrariamente alla formulazione scelta nella mancata revisione del 2012, il Consiglio federale propone ora di considerare solo le prestazioni di risarcimento dei danni fornite «volontariamente». In tal modo si intende, da un lato, incentivare le composizioni extragiudiziali, dall’altro evitare la situazione in cui, anche nel caso di una composizione extragiudiziale, le parti debbano ottenere una decisione formale di un tribunale civile, come avverrebbe qualora fosse stata ripresa la formulazione del progetto di revisione del 2012.
Emolumenti e spese ripetibili (sezione 7)
Modifiche di carattere redazionale nella sezione 7
L’introduzione di un nuovo articolo 53b AP-LCart che disciplina le spese ripetibili comporta la conseguente modifica del titolo della sezione 7. Le modifiche redazionali riguardano anche l’articolo 53a, al quale viene aggiunto il titolo, poiché non è più l’unico della sezione 7.
Articolo 53a Emolumenti
Capoverso 1
La frase «le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza» nell’articolo 53a capoverso 1 lettera a è sostituita con «le procedure». In tal modo si chiarisce che gli emolumenti possono essere riscossi anche per inchieste preliminari di cui all’articolo 26 LCart, le quali non si concludono con l’emanazione di una decisione (in particolare se il procedimento è abbandonato perché l’impresa ha modificato le sue pratiche; per il caso contrario art. 53a cpv. 1bislett. b AP-LCart). Sotto il profilo materiale, ciò non comporta alcuna modifica. Nel contempo, completando la lettera c del capoverso 1, viene sancita in una base legale esplicita una prassi ormai indiscussa delle autorità in materia di concorrenza riguardo alla riscossione di emolumenti per consulenze e procedure di opposizione.
Capoverso 1bis(nuovo)
Introducendo un nuovo articolo 53a capoverso 1bisAP-LCart, la situazione legale concretizzata con gli articoli 2 e 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° gennaio 201389 sugli emolumenti LCart (OEm-LCart) è disciplinata a livello di legge. La LCart contiene quindi ora una chiara regolamentazione per quanto riguarda l’obbligo di versare emolumenti derivante dal principio di causalità (primo periodo) e i casi in cui non sono riscossi emolumenti, segnatamente sulla scorta del principio della parte soccombente (secondo periodo).
89 RS 251.2