Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

lett. b AP-LCart), eliminando così una grave lacuna dell’attuale regime. Nella misura in cui, per i consumatori, i vantaggi in termini di efficienza compensano gli effetti negativi della concentrazione, le autorità in materia di concorrenza devono approvare la concentrazione. Le imprese sono tenute a dimostrare le ragioni di efficienza. La considerazione dei vantaggi va di pari passo con la scelta di un grado di benessere o dello standard di benessere da adottare. Per l’articolo 10 AP-LCart, il Consiglio federale propone di utilizzare uno standard di benessere dei consumatori dinamico (anche le autorità europee e diverse altre autorità garanti della concorrenza prescindono, ai fini del controllo delle concentrazioni, dallo standard globale di benessere). Esso pone in primo piano la massimizzazione del benessere dei consumatori nel tempo. Devono quindi essere soppesati non solo gli effetti statici, ma anche importanti effetti dinamici sul piano economico: per esempio, potranno essere considerate le sinergie create da una concentrazione nel settore Ricerca e Sviluppo che non esplicano effetti immediati, ma che a medio termine influiranno sicuramente sui prezzi dei prodotti o dei servizi. Affinché i vantaggi in termini di efficienza possano essere contemplati nella valutazione di un progetto di concentrazione sotto il profilo del diritto dei cartelli, l’efficienza deve essere verificabile e specifica alla concentrazione. Inoltre, i vantaggi devono andare a beneficio dei consumatori.

L’introduzione del test SIEC consente di impedire, meglio che con l’attuale regime, le concentrazioni di imprese che ostacolano la concorrenza e i cui effetti negativi non sono compensati da vantaggi in termini di efficienza. Il raffronto internazionale mostra inoltre che il passaggio al test SIEC comporta pochi cambiamenti per quanto riguarda il numero di interventi (cfr. n. 3), la certezza del diritto e la complessità e che le esperienze sono generalmente positive76. Il test SIEC consente di rilevare più facilmente le concentrazioni complesse e di esaminare in modo esaustivo gli effetti negativi e positivi. A fini di completezza, occorre tuttavia precisare che le inchieste qui menzionate si riferiscono al test «classico» (secondo cui una concentrazione può essere vietata se crea o rafforza una posizione dominante sul mercato) e non al test di dominanza «qualificata» utilizzato in Svizzera (secondo cui, per essere vietata, una concentrazione deve non solo creare o rafforzare una posizione dominante sul mercato, ma anche sopprimere una concorrenza efficace).

Neppure per la Svizzera si prevedono importanti cambiamenti riguardo alla certezza del diritto, alla complessità e all’onere. Le fasi di valutazione delle autorità in materia di concorrenza rimangono sostanzialmente le stesse, salvo per quanto attiene alla considerazione dei vantaggi in termini di efficienza. Inoltre, la COMCO potrà riferirsi all’ampia prassi giuridica esistente nell’UE (in particolare agli orientamenti della Commissione europea77). In relazione all’annuncio della concentrazione, l’onere a carico delle imprese non dovrebbe variare rispetto a quello attuale, dato che dovranno inoltrare le stesse informazioni che servono all’attuale controllo delle concentrazioni, indipendentemente dai motivi di efficienza addotti.

Per le concentrazioni che si rivelano problematiche e che vanno esaminate approfonditamente (in media due sulle 30 annunciate ogni anno78), l’onere a carico delle imprese e delle autorità in materia di concorrenza risulterà più elevato a causa del diverso grado di valutazione. Le concentrazioni non considerate problematiche non dovrebbero per contro presentare un onere maggiore. Quanto al cambiamento del numero di interventi, occorre tenere conto del fatto che, se il test SIEC comporta un abbassamento della soglia che giustifica un intervento, quest’ultima è poi rialzata grazie al criterio dell’efficienza. Mentre a livello internazionale il passaggio al test SIEC non ha sostanzialmente alterato il numero di interventi, in Svizzera si potrà registrare un lieve aumento; è infatti opinione diffusa che il vigente controllo svizzero delle concentrazioni non tenga sufficientemente conto degli effetti anticoncorrenziali.

76 OCSE, 2009, Roundtable on the Standard for Merger Review, with a Particular Emphasis on Country Experience with the Change of Merger Review Standard from the Dominance Test to the SLC/SIEC Test, pag. 8.

77 Commissione europea, Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU C 031 del 5 febbraio 2004, pag. 5.

78 Calcoli basati sui dati dei rapporti annuali della COMCO dal 2011 al 2019, consultabili all’indirizzo: www.weko.admin.ch > Prassi > Rapporti annuali.