Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine
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(cfr. anche l’art. 42 cpv. 3 AP-LCart). La disposizione tiene conto sia delle esigenze del Tribunale federale di disciplinare formalmente nella legge questo diritto di ricorrere sia della volontà del Consiglio federale di preservare l’indipendenza della COMCO nelle procedure di ricorso davanti al Tribunale federale.
Articolo 42 Misure di inchiesta
Capoverso 2
L’estensione, di portata moderata, all’ordinazione di perquisizioni di persone è necessaria, poiché nella prassi si è rivelato che collaboratori di un’impresa interessata da una perquisizione possono essere tentati di portare con sé eventuali mezzi di prova e di nasconderli sulla propria persona. Senza una base legale che legittimi a procedere a una perquisizione di persone, che di regola dovrebbe essere effettuata da rappresentanti della polizia cantonale, questi oggetti (e anche altri possibili mezzi di prova, che i collaboratori portano normalmente su di sé, p. es. il cellulare) potrebbero semplicemente essere sottratti ai responsabili dell’inchiesta. Si precisa inoltre esplicitamente che anche oggetti non chiaramente riferibili ai locali (p. es. veicoli) possono essere perquisiti dall’Autorità della concorrenza. Questi strumenti possono essere utilizzati anche da tutte le altre autorità inquirenti che effettuano perquisizioni domiciliari conformemente agli articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 1974)86 sul diritto penale amministrativo (DPA). La perquisizione di persone e oggetti deve essere ordinata, così come le perquisizioni domiciliari e i sequestri, da un membro della presidenza su domanda della segreteria. Nell’articolo 42 capoverso 2 terzo periodo «perquisizioni domiciliari» è quindi da sostituire con «perquisizioni». Sulla base dell’autorizzazione ricevuta da un membro della presidenza, la segreteria può decidere sul posto le persone e gli oggetti da perquisire.
Capoverso 3 (nuovo)
Diversamente dal principio sancito nell’articolo 39 LCart, i ricorsi contro decisioni riguardanti misure coercitive di cui all’articolo 42 capoverso 2 (perquisizione domiciliare, di persone e oggetti, nonché messa al sicuro di mezzi di prova) vanno rivolti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, la quale è tenuta a giudicare su simili ricorsi anche in altri ambiti giuridici. Visto che il Tribunale amministrativo federale non viene coinvolto, durante la fase inquirente, nella verifica dell’ammissibilità di queste misure coercitive (in particolare relativamente all’esame della condizione di un sufficiente indizio di reato), è possibile ovviare a qualsiasi parzialità, problematica sotto il profilo dello Stato di diritto, ed evitare sovrapposizioni di compiti nei procedimenti giudiziari (tra il Tribunale penale federale e il /Tribunale amministrativo federale). Alla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale penale federale sono applicabili le disposizioni della DPA. La COMCO può impugnare dinanzi al Tribunale federale anche le decisioni su ricorso del Tribunale penale federale al pari di quelle del Tribunale amministrativo federale. La disposizione in oggetto crea dunque una base legale chiara per questo diritto di ricorso e preserva al riguardo l’indipendenza della COMCO nelle procedure di ricorso.
Articolo 42a Inchieste nelle procedure secondo l’Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera
e l’UE
Nell’articolo 42a AP-LCart è apportata una modifica di carattere redazionale. Con l’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, la denominazione ufficiale della «Comunità europea» è diventata «Unione europea».
86 RS 313.0