Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine

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limitazione illecita della concorrenza ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettere c e d AP-LCart si applica invece il termine di prescrizione relativo ai sensi dell’articolo 60 del Codice delle obbligazioni (CO)82. Con la revisione del diritto della prescrizione83, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, il termine di prescrizione relativo per le azioni civili derivanti da atti illeciti conformemente all’articolo 60 CO è stato esteso da uno a tre anni. Tuttavia, spesso neppure tre anni sono sufficienti a garantire che possano essere effettivamente intentate azioni «follow on» (azioni civili in seguito a una decisione delle autorità in materia di concorrenza). Infatti, le procedure amministrative durano spesso più di tre anni. L’introduzione di termini ordinatori dovrebbe accelerare le procedure, ma è da escludere che l’insieme delle vie legali rimanga al di sotto dei tre anni. È dunque opportuno introdurre una sospensione della prescrizione delle richieste di risarcimento danni nell’ambito del diritto civile durante la procedura d’inchiesta interna all’amministrazione. In concreto la prescrizione rimane sospesa oppure non decorre nel lasso di tempo che intercorre fra l’apertura dell’inchiesta interna all’amministrazione ai sensi dell’articolo 27 LCart da parte delle autorità garanti della concorrenza (o della Commissione europea nel caso di un’inchiesta aperta sulla base dell’Accordo sul trasporto aereo) e l’entrata in vigore della decisione. Questa disposizione si applica al termine di prescrizione relativo così come a quello assoluto. Conformemente all’articolo 134 capoverso 2 CO, la prescrizione comincia infine il suo corso oppure lo prosegue. La formulazione scelta copre i crediti sia delle persone lese direttamente sia di quelle lese indirettamente. Comprende anche i crediti che una parte lesa vanta nei confronti di un altro partecipante all’infrazione al diritto sui cartelli, quindi non nei confronti della persona personalmente al centro dell’inchiesta. Analogamente, sono inclusi eventuali crediti che la parte lesa vanta nei confronti di una società del gruppo diversa da quella direttamente al centro dell’inchiesta, qualora si debba presumere che quest’altra società appartenga anche all’«impresa» ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bisLCart che ha commesso l’infrazione al diritto dei cartelli. La nuova possibilità ora offerta di poter aspettare la procedura dell’autorità in materia di concorrenza preserva, da un lato, le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo in materia di cartelli da azioni civili precipitose, dall’altro consente al danneggiato di far valere più facilmente le sue pretese di diritto civile, rafforzando nel complesso la normativa civile in materia di cartelli. Infine, la disposizione proposta permette di evitare che chi infrange il diritto dei cartelli sia tentato di portare la decisione della COMCO davanti ai tribunali unicamente per sottrarsi a richieste di risarcimento dei danni nell’ambito del diritto civile.

Articolo 13 Esercizio dell’azione di soppressione e di cessazione

In conformità con la mancata revisione della legge sui cartelli del 2012, si propone di modificare l’articolo 13 LCart. Il Tribunale federale84 parte dal principio che le pratiche rilevanti sotto il profilo del diritto dei cartelli sono nulle ex tunc al più tardi a partire dall’applicazione delle sanzioni dirette. Di conseguenza, nell’articolo 13 lettera a AP-LCart non si parla più di ordinare la nullità dei contratti (ex nunc) bensì di constatarne la nullità (ex tunc). Le modifiche linguistiche nella lettera b risultano dalla nuova forma della legittimazione all’azione di cui all’articolo 12 dell’avamprogetto. Non comportano cambiamenti a livello materiale.

Inchieste su limitazioni della concorrenza (capitolo 4, sezione 2)

Articolo 27 Apertura di un’inchiesta

Capoverso 1

La modifica proposta nel capoverso 1 secondo periodo precisa che il DEFR può incaricare la segreteria della COMCO di aprire un’inchiesta solo se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza. L’attuale tenore dell’articolo 27 capoverso 1 secondo periodo LCart implica

82 RS 220

83 Maggiori informazioni concernenti il progetto di revisione sono consultabili all’indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > 13.100.

84 DTF 134 III 438 consid. 2.1 f.