Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine

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limitazione della concorrenza (già previsto nella LCart del 1985) in analogia con l’articolo 9 capoverso 1 lettera c LCSl e l’articolo 28a capoverso 1 numero 3 CC46;

 per evitare di duplicare gli oneri e incoraggiare maggiormente la riparazione volontaria del pregiudizio causato da una limitazione illecita della concorrenza, anche le prestazioni di risarcimento danni versate dopo la decisione della COMCO dovranno essere prese in considerazione in vista di ridurre l’eventuale sanzione amministrativa;

 infine, vengono riproposte due ulteriori modifiche formali nel diritto civile in materia di cartelli (abrogazione dell’art. 12 cpv. 3 LCart e modifica dell’art. 13 lett. a LCart) già incluse nella mancata revisione della legge sui cartelli del 2012.

Per il diritto civile in materia di cartelli occorre considerare anche l’articolo 15 LCart: conformemente al capoverso 1, se sorge una contestazione in merito alla liceità di una limitazione della concorrenza secondo l’articolo 5 o 7 LCart nel corso di una procedura civile, la causa è trasmessa per parere alla COMCO. Per rafforzare il diritto civile in materia di cartelli, ci si interroga anche sull’opportunità di modificare la disposizione, poiché comporterebbe un incremento del numero di pareri richiesti alla COMCO, che potrebbe ulteriormente aumentare con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, della normativa concernente la posizione dominante relativa che il Parlamento ha introdotto nell’ambito del suo controprogetto indiretto all’iniziativa per prezzi equi47. Questi sviluppi rischiano di oberare di lavoro la COMCO, che in linea di principio non può rifiutare le richieste dei tribunali civili. Non è ancora chiaro in quale misura le procedure civili concernenti il diritto sui cartelli aumenteranno e porteranno i tribunali civili a rivolgersi alla COMCO. In considerazione di questi elementi di incertezza, il Consiglio federale rinuncia per il momento a modificare l’articolo 15 LCart, ma si riserva di riprendere in mano la questione in funzione degli sviluppi della prassi.

2.1.3 Miglioramento della procedura di opposizione

La procedura di opposizione (art. 49a cpv. 3 lett. a LCart) prevede che un’impresa possa annunciare alle autorità della concorrenza pratiche che intende adottare e potrebbero essere qualificate come limitazioni illecite e direttamente sanzionabili della concorrenza prima che esplichino i loro effetti. Se le autorità della concorrenza non intervengono entro il termine di opposizione, decade il rischio di sanzione per l’impresa in merito alla pratica annunciata. Nella prassi, la procedura di opposizione è stata attivamente utilizzata con una media di oltre 20 casi l’anno dal 2004, quando è stata introdotta, fino al 2011, ma negli ultimi dieci anni è stata quasi abbandonata con al massimo due casi l’anno. La presente revisione intende renderla più funzionale e incentivarne l’uso. Ciò è importante soprattutto per l’economia digitale, dove nuove forme di cooperazione che coinvolgono dati rilevanti ai fini della concorrenza possono dare adito a incertezze giuridiche.

Se la necessità della procedura di opposizione è poco contestata, nella sua declinazione attuale risultano problematici in particolare due punti.

In primo luogo, il termine di cinque mesi stabilito dalla legge è ritenuto troppo lungo. Soprattutto nei mercati dinamici le imprese non sono incentivate a prendere seriamente in considerazione la possibilità dell’annuncio. Il Consiglio federale propone quindi di ridurre da cinque a due mesi il termine legale della procedura di opposizione. Le autorità della concorrenza devono dunque decidere entro due mesi se è necessario avviare un’inchiesta preliminare o aprire direttamente un’inchiesta formale. Se ciò non avviene, il rischio di sanzione per la pratica annunciata cade definitivamente. Le imprese sarebbero più propense a ricorrere alla procedura di opposizione in considerazione dei tempi più brevi della decisione.

In secondo luogo, il rischio di sanzione diretta per le imprese non si ripresenta a partire dall’avvio di un’inchiesta preliminare secondo l’articolo 26 LCart, ma solo dall’apertura di un’inchiesta formale secondo l’articolo 27 LCart. Da un lato, le imprese possono continuare ad attuare la prassi annunciata durante l’inchiesta preliminare senza rischio di sanzioni, dall’altro

46 RS 210

47 Cfr. FF 2021 757