Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine

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vigente disciplina l’assegnazione di un’indennità nella procedura di ricorso (presso il Tribunale amministrativo federale: art. 64 PA in combinato disposto con l’art. 37 LTAF51; presso il Tribunale federale: art. 68 LTF52). Questa richiesta della mozione implica dunque una modifica della LCart con la quale sia disciplinata la modalità per accordare spese ripetibili alle imprese già in prima istanza. In concreto, la nuova disposizione accorda spese ripetibili alle imprese interessate se la procedura d’inchiesta di cui all’articolo 27 LCart è stata sospesa completamente o in parte senza conseguenze dalle autorità della concorrenza. Il nuovo disciplinamento intende rimediare al fatto che le inchieste fondate sul diritto in materia di cartelli richiedono un’analisi dettagliata a causa dei vincoli procedurali, quindi possono durare diversi anni. In futuro le imprese avranno la possibilità di essere indennizzate delle spese procedurali in funzione dell’esito della procedura amministrativa in questione.

2.1.6 Revisione dell’articolo 5 LCart

La mozione 18.4282 Français trasmessa al Parlamento incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una precisazione dell’articolo 5 LCart. La modifica richiesta fa seguito alla sentenza del Tribunale federale nella causa Gaba53.

Sentenza del Tribunale federale nella causa Gaba

Il Tribunale federale ha ritenuto che gli accordi particolarmente dannosi in materia di concorrenza enunciati nell’articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart (accordi orizzontali sul prezzo, la quantità e il territorio, accordi verticali sui prezzi e protezione territoriale assoluta) raggiungono di norma la soglia di notabilità54 ossia adempiono in linea di principio il criterio della notabilità55 secondo l’articolo 5 capoverso 1 LCart. Il criterio della notabilità costituisce quindi una clausola bagatellare56. Il legislatore ha voluto alleviare il lavoro della COMCO, pertanto non ha previsto un esame completo e articolato della notabilità nel singolo caso. Una valutazione economica caso per caso deve essere attuata soltanto nell’ambito dell’esame dell’efficienza economica (l’art. 6 LCart specifica quindi unicamente gli aspetti dell’efficienza economica e non quelli concernenti la notabilità57), che deve stabilire se un accordo che limita la concorrenza abbia o meno conseguenze positive58. Si sottolinea infine che la decisione del Tribunale federale nella causa Gaba non comporta modifiche relative all’onere della prova. La COMCO deve continuare a provare l’esistenza di un accordo in materia di concorrenza conformemente all’articolo 4 capoverso 1 LCart.

Il sostanziale carattere di notabilità di questi cinque tipi di accordi non implica automaticamente la loro illiceità. Una volta constatata la notabilità, occorre poi accertare l’efficienza economica dell’accordo in questione. Un accordo che intralcia notevolmente la concorrenza sul mercato ai sensi dell’articolo 5 LCart è illecito solo se non è giustificato da motivi di efficienza economica ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LCart.

51RS 173.32

52 RS 173.110

53 DTF 143 II 297, consid. 5.1.4.

54 DTF 143 II 297, consid. 5.2.5, Gaba.

55 DFT 143 II 297, consid. 5.6, Gaba, cfr. in proposito anche la procedura parallela del Tribunale federale Gebro Pharma GmbH contro la Commissione della concorrenza, sentenza 2C_172/2014 consid. 2.3 del 4 aprile 2017.

56 DTF 143 II 297, consid. 5.1, Gaba.

57 DTF 143 II 297, consid. 5.1.4, Gaba.

58 DTF 143 II 297, consid. 5.3.2, Gaba.