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Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 33 pagine
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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. O RU 2022
6. il motivo della fine della comunicazione, della sua non riuscita o della modifica tecnica,
7. le informazioni di segnalazione dei servizi supplementari (p. es. conferenza, trasferimento di chiamata, DTMF),
8. lo stato della comunicazione o del tentativo di comunicazione,
9. per le reti mobili e WLAN, anche i dati di localizzazione attuali secondo l’articolo 54 capoverso 3, determinati per quanto possibile dalla rete e contrassegnati in modo corrispondente, del target o delle celle coinvolte oppure dell’accesso WLAN utilizzato dal target; nel caso di EPS e 5GS, i dati di localizzazione devono essere completati, se disponibili, dalla marca temporale connessa e dall’età dei dati di localizzazione;
f. per le reti mobili, informazioni sulla rete precedente e quella attuale che fornisce il servizio, sulla modifica degli identificativi dei servizi e degli apparecchi terminali assegnati, sugli eventi relativi alla localizzazione e, se del caso, il loro motivo nonché sugli eventi di identificazione e autenticazione del target.
Art. 56a Tipo di sorveglianza RT_56_POS_IMMED: determinazione unica e
immediata della posizione mediante la rete
1 Il tipo di sorveglianza RT_56_POS_IMMED comprende la determinazione unica e immediata mediante la rete di tutte le apparecchiature terminali mobili associate all’identificativo sorvegliato (Target ID).
2 La posizione deve essere determinata dalla rete per mezzo di una funzione immediata di posizionamento secondo le prescrizioni del DFGP.
3 Devono essere trasmesse immediatamente le seguenti indicazioni:
a. MSISDN/GPSI, IMEI/PEI e IMSI/SUPI osservati: almeno una di queste indicazioni, le altre se disponibili;
b. l’identificativo della rete del location service client e la marca temporale della determinazione della posizione nonché il LIID;
c. se la posizione è stata determinata con successo: la marca temporale della posizione e le indicazioni della posizione come segue:
1. il metodo di determinazione della posizione,
2. le indicazioni sulla precisione della posizione,
3. la posizione sotto forma di:
- coordinate geografiche e, se del caso, i relativi valori d’incertezza,
- poligonali con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico, o
- altre indicazioni conformi alle norme internazionali, e
4. se disponibili, l’indicazione dell’altitudine della posizione, la qualità del servizio, lo stato del movimento nonché la velocità e la direzione del movimento dell’apparecchiatura terminale;