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Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 33 pagine
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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. O RU 2022
3 Le richieste di informazioni speciali e gli ordini di sorveglianze particolari (art. 25) non sono né accettati né trattati al di fuori degli orari d’ufficio ordinari e nei giorni festivi.
Art. 18 Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte di FST e di
FSCD con obblighi supplementari
1 I seguenti fornitori forniscono le informazioni tramite l’interfaccia del sistema di trattamento del Servizio SCPT:
a. i FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51);
b. i FSCD con obblighi di informazione supplementari (art. 22);
c. i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52).
2 Forniscono in forma automatizzata le informazioni secondo gli articoli 35–37, 40– 42a, 43a, 48a e 48b nonché secondo l’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40 e 42. Forniscono tutte le altre informazioni manualmente o in forma automatizzata.
3 I FSCD con obblighi di informazione supplementari (art. 22) sono esentati dall’obbligo di informazione secondo l’articolo 48b e nel caso di informazioni secondo gli articoli 38, 39 e 48c forniscono soltanto le informazioni disponibili.
4 I FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51) sono esentati dall’obbligo di informazione secondo l’articolo 48b e forniscono le altre informazioni come segue, fornendo, nel caso di informazioni secondo gli articoli 38, 39 e 48c, soltanto le informazioni disponibili:
a. per scritto al di fuori del sistema di trattamento mediante un mezzo di trasmissione sicuro approvato dal DFGP;
b. manualmente, mediante l’interfaccia d’interrogazione del sistema di trattamento; o
c. in forma automatizzata, su propria richiesta e d’intesa con il Servizio SCPT.
Art. 18a Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte dei FSCD
senza obblighi supplementari e dei gestori di reti di
telecomunicazione interne
1 Nel fornire informazioni, i FSCD senza obblighi supplementari e i gestori di reti di telecomunicazione interne non sono tenuti a rispettare i tipi previsti dalla presente ordinanza.
2 Forniscono le informazioni disponibili in forma scritta al di fuori del sistema di trattamento tramite un mezzo di trasmissione sicuro approvato dal DFGP.
3 Su propria richiesta, possono fornire le informazioni tramite l’interfaccia d’interrogazione del sistema di trattamento del servizio SCPT manualmente o, d’intesa con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.