Progetto
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 33 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. O RU 2022
4 Ai fini dell’identificazione, i FST devono conservare per sei mesi i dati sull’attribuzione univoca degli indirizzi IP per l’accesso alla rete ed essere in grado di fornire le informazioni di cui all’articolo 37.
5 I FST devono conservare i dati per l’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 ed essere in grado di trasmetterli durante il periodo di validità dell’autorizzazione di accesso al WLAN pubblico e per sei mesi dopo la sua scadenza.
6 Ai fini dell’identificazione, i FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) devono conservare per sei mesi i seguenti dati:
a. i metadati sugli identificativi dell’apparecchio effettivamente usati, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 36 capoverso 1 lettera d e 41 capoverso 1 lettera d;
b. i metadati sull’attribuzione e la traduzione (NAT) degli indirizzi IP e dei numeri di porta per l’accesso alla rete, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 38 e 39;
c. i metadati per la determinazione delle reti immediatamente adiacenti di una comunicazione o di un tentativo di comunicazione nel caso di servizi di telefonia e multimedia, per poter fornire le informazioni di cui all’articolo 48c.
7 I metadati di cui al capoverso 6 sono distrutti non appena il termine di conservazione è scaduto e nessun altro atto normativo prevede che debbano o possano essere conservati più a lungo.
Art. 26 Tipi di informazioni in generale
1 Sono definiti i seguenti tipi di informazioni riguardanti:
a. gli utenti (art. 35, 40, 42 e 43 nonché art. 27 in combinato disposto con detti articoli);
b. i servizi (art. 36–39, 41, 42a e 43a);
c. le modalità di pagamento (art. 44);
d. la prova dell’identità (art. 45);
e. le copie delle fatture (art. 46);
f. le copie dei contratti (art. 47);
g. i dati tecnici dei sistemi di telecomunicazione e degli elementi di rete (art. 48);
h. gli identificativi assegnati (art 48a e 48b);
i. la determinazione delle reti immediatamente adiacenti (art. 48c).
2 Le autorità possono chiedere alle persone obbligate a collaborare le informazioni da fornire secondo la presente ordinanza soltanto conformemente alla procedura prevista nell’ordinanza medesima.