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Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 33 pagine

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. O RU 2022

entro 12 mesi e le informazioni di cui all’articolo 48b entro 24 mesi dall’entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx.

2 I FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) devono essere in grado di fornire in modo standardizzato le informazioni di cui all’articolo 48b entro 24 mesi e di effettuare in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56a e 67 capoverso 1 lettera b entro 12 mesi dall’entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx.

3 Devono attuare l’integrazione della sorveglianza retroattiva di cui all’articolo 61 lettera j entro 18 mesi e garantire la memorizzazione dei dati necessari a tal fine entro 12 mesi dall’entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx.

4 Devono essere in grado di effettuare in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56b e 67 capoverso 1 lettera c entro 18 mesi dal rinnovo della componente del sistema di trattamento relativa alla sorveglianza in tempo reale.

5 Il Servizio SCPT adegua il suo sistema di trattamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, affinché possano essere fornite in modo standardizzato le informazioni di cui agli articoli 42a, 43a, 48a e 48c ed effettuate in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56a e 67 capoverso 1 lettera b.

6 Adegua il suo sistema di trattamento entro 18 mesi dall’entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, affinché possano essere ricevuti i dati di cui all’articolo 61 lettera j.

7 Adegua il suo sistema di trattamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx , affinché le informazioni di cui all’articolo 48b possano essere fornite in modo standardizzato.

8 Adegua il suo sistema di trattamento entro 18 mesi dal rinnovo della componente del sistema di trattamento relativa alla sorveglianza in tempo reale, di modo che le sorveglianze di cui agli articoli 56b e 67 capoverso 1 lettera c possano essere effettuare in modo standardizzato.

II

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il xx.xx.xxxx.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis