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Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 33 pagine
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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. O RU 2022
a. il momento della consegna dei mezzi di accesso o della prima attivazione del servizio;
b. il nome e l’indirizzo completo del luogo di consegna o di attivazione;
c. il cognome e il nome della persona che effettua il rilevamento.
4 Il FST o, se del caso, il rivenditore deve allestire una copia elettronica ben leggibile del documento. Il rivenditore trasmette le indicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 e la copia del documento al FST entro 14 giorni dal rilevamento.
5 Le autorità di polizia federali e cantonali nonché il SIC possono chiedere ai FST la consegna di un mezzo d’accesso e l’attivazione di un servizio, senza che i FST verifichino l’identità e rilevino i relativi dati. Possono chiederlo soltanto per i membri delle loro organizzazioni e per altri gruppi di persone che in virtù di disposizioni legislative non sono tenuti a rendere nota la loro vera identità.
Art. 20b Prova dell’identità di persone giuridiche utenti di servizi di telefonia
mobile
1 Per le persone giuridiche devono essere rilevate e verificate per mezzo di prove idonee le seguenti indicazioni:
a. il nome, la sede e i dati di contatto;
b. il numero nazionale d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20103 sul numero d’identificazione delle imprese o il Legal Entity Identifier (LEI) internazionale;
c. se noti, i cognomi e i nomi degli utenti dei servizi del fornitore.
2 Il rivenditore trasmette le indicazioni al FST entro 14 giorni dal rilevamento.
3 L’articolo 20a capoverso 3 si applica per analogia.
Art. 21 Termini di conservazione
1 I FST e i FSCD con obblighi supplementari secondo gli articoli 22 o 52 devono conservare ed essere in grado di trasmettere le indicazioni sui servizi e sugli identificativi assegnati a lungo termine secondo l’articolo 48a nonché quelle ai fini dell’identificazione secondo l’articolo 19 capoverso 1 per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine.
2 Devono conservare per sei mesi i dati relativi all’ultima attività rilevante per l’accesso ed essere in grado di fornire le informazioni secondo gli articoli 42a e 43a.
3 I FST che forniscono servizi di telefonia mobile devono conservare ed essere in grado di trasmettere le indicazioni relative agli utenti secondo gli articoli 20a e 20b nonché la copia della prova dell’identità per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine.