Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine

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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

zione dell’obbligo di approvazione previsto all’articolo 4, e dall’altro l’esecuzione di un’acquisizione soggetta ad approvazione e vietata dopo lo svolgimento della procedura di approvazione (lett. a). Inoltre, prevede una sanzione amministrativa anche per le acquisizioni approvate per errore sulla base di informazioni false fornite intenzionalmente (lett. b). Infine, sanziona anche la mancata applicazione di una misura decisa per il ripristino della situazione conforme ai sensi dell’articolo 17 (lett. c). Il destinatario della sanzione è l’investitore estero. La sanzione consiste nell’addebitamento di una percentuale del valore della transazione. La misura della sanzione può arrivare fino al 10 per cento del valore della transazione ed è stabilita dalla SECO in base alla gravità dell’infrazione e in considerazione di tutte le circostanze della fattispecie (cfr. commento ad cpv. 5).

Capoverso 2: questa norma prevede una sanzione per le persone tenute a informare in virtù dell’articolo 12. La sanzione prevista in caso di mancato adempimento o di adempimento scorretto dell’obbligo di informare consiste nell’addebitamento di un importo fino a 100 000 franchi svizzeri. Per mancato adempimento dell’obbligo di informare si intende il caso in cui una persona tenuta a informare non fornisce le informazioni richieste dalla legge. Per adempimento scorretto si intende il caso in cui non vengono comunicate alla SECO tutte le informazioni rilevanti per la verifica di un investimento.

Capoverso 3: se l’ex proprietario non può (più) essere chiamato a rispondere delle violazioni conformemente ai capoversi 1 e 2, in particolare a causa del fatto che l’acquisizione è già stata attuata, la responsabilità passa all’impresa sorta dall’acquisizione. Questo trasferimento della responsabilità vale anche in caso di vendita successiva dell’impresa svizzera.

Capoverso 4: se il valore della transazione non le viene comunicato ed essa non è in grado di determinarlo senza uno sforzo considerevole, la SECO può stimare da sé tale valore.

Capoverso 5: questa disposizione disciplina la competenza ad accertare e giudicare le infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 del presente articolo. Tale competenza è attribuita alla SECO.

Capoverso 6: questo capoverso disciplina la prescrizione del diritto di perseguire le infrazioni in vista del loro sanzionamento ai sensi del presente articolo. Il termine di prescrizione del diritto di perseguire le infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 è di cinque anni. Per le infrazioni di cui al capoverso 1 inizia a decorrere al momento dell’attuazione dell’acquisizione, per quelle previste al capoverso 2 al momento della ricezione della domanda dell’investitore estero presso la SECO.

Capoverso 7: questa disposizione esclude l’applicazione della limitazione del controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 alle procedure di sanzione amministrativa. Se queste procedure sono sottoposte a controllo giudiziario, il tribunale giudica con pieno potere di cognizione.

Art. 19 Esecuzione

Capoverso 1: questo articolo incarica come di consueto il Consiglio federale di emanare le disposizioni all’esecuzione della presente legge.

Capoverso 2: la SECO informa annualmente il pubblico in merito all’esecuzione della legge presentando un rapporto di attività al Consiglio federale. Tale rapporto di attività contiene soltanto informazioni aggregate, per evitare che si possa risalire ad acquisizioni o procedure specifiche. Esso deve contenere anche informazioni aggregate su eventuali decisioni di prima istanza su sanzioni amministrative.

Art. 20 Modifica di altri atti normativi

L’adozione della legge sulla verifica degli investimenti esteri comporta la modifica di due altre leggi federali: Anzitutto, all’articolo 56 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 dicembre 202055 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), che al momento della redazione del presente rapporto non era ancora entrata in vigore, deve essere prevista per il servizio specializzato PSA la possibilità di raccogliere dati anche presso la SECO. Nel campo della sicurezza

55 Il testo della LSIn può essere consultato in Internet al seguente indirizzo: www.parlament.ch > 17.028.