Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
veto) che potrebbero consentire di eludere questi valori soglia, si rinuncia talvolta a valori soglia fissi.27 Molti Stati (Australia, Germania, Italia, Giappone, Austria, Regno Unito, USA), inoltre, prevedono una verifica già a partire da una bassa soglia (p. es. 5 o 10 % delle quote sui diritti di voto) in taluni settori considerati altamente critici. In Germania, per esempio, il valore soglia per la verifica degli investimenti nel settore degli armamenti e per determinate infrastrutture critiche corrisponde a una partecipazione del 10 per cento. In alcuni casi (Australia, Canada) i valori soglia sono fissati anche in funzione del volume d’investimento.
2.6 Obbligo di notifica e di approvazione
In molti Stati OCSE è previsto un obbligo di notifica per gli investimenti soggetti a verifica (p. es. in Francia, Italia, Austria e in alcuni settori anche in Germania, Finlandia e USA). Di regola, questa notifica innesca il meccanismo di verifica. Nella maggior parte dei casi essa deve essere effettuata prima di realizzare il progetto d’investimento. In questi sistemi, le autorità possono procedere a una verifica anche se l’obbligo di notifica è stato violato intenzionalmente o per negligenza (elusione).
Alcuni Stati (p. es. la Finlandia) non conoscono un obbligo generale di notificare un investimento, ma gli investitori sono tenuti a notificare un investimento se esiste il dubbio che esso possa compromettere o minacciare l’ordine o la sicurezza pubblici. Questo sistema prevede anche la possibilità di bloccare un investimento, verificarlo e se del caso vietarlo, a prescindere dal fatto che esso sia o non sia già stato concretamente effettuato.
In diversi Stati (p. es. la Germania e gli USA) è prevista una combinazione di notifiche obbligatorie e facoltative. Negli USA, per esempio, gli investitori controllati da uno Stato sono tenuti a notificare i loro investimenti (cfr. al riguardo anche il n. 2.4). Alcuni Stati rilasciano in questo ambito certificati di sicurezza (p. es. la Germania e gli USA) per ridurre l’incertezza attorno alla necessità di una notifica. Nel complesso, la densità delle verifiche varia da uno Stato all’altro. In alcuni Stati è piuttosto bassa, con conseguente impatto sulla ponderazione dei rischi da parte degli investitori.
2.7 Procedura a più livelli, durata delle procedure e rimedi giuridici
In linea di principio, la maggior parte degli Stati ha introdotto una procedura di approvazione articolata in almeno due fasi. In una prima fase, l’autorità competente decide, sulla base di una notifica, se deve essere avviata una verifica approfondita. Nella maggior parte degli Stati (p. es. in Australia, Germania, Francia, Finlandia, Italia, Austria e Regno Unito), questa fase dura circa un mese. Se sussistono timori, in una seconda fase viene avviata una procedura di approvazione approfondita, che in genere dura altri due (Australia, Finlandia, Francia, Italia, Austria) o tre mesi (Germania). Negli USA è previsto un termine di 45 giorni per ciascuna delle due fasi, più un ulteriore termine di 15 giorni per un eventuale decisione presidenziale. Molti Stati prevedono inoltre la possibilità di prorogare il termine per concedere all’autorità competente sufficiente flessibilità nei casi complicati. Nella seconda fase quasi tutti gli Stati prevedono la possibilità di subordinare un progetto d’investimento a oneri o condizioni, di vietarlo o, se è già stato attuato, di ordinare la sua revoca in caso di necessità.
La maggior parte degli Stati concede agli investitori il diritto di impugnare una decisione, in particolare dinanzi al giudice. In alcuni Stati, invece (p. es. negli USA, se un’acquisizione non è ancora stata realizzata), il diritto di ricorrere contro queste decisioni non è riconosciuto.
2.8 Competenze
Nella maggior parte degli Stati (p. es. in Germania, Francia, Canada, Austria e Regno Unito), l’esecuzione della verifica degli investimenti compete al Ministero dell’economia, in alcuni Stati (p. es. Australia e USA) al Ministero delle finanze. Di norma, nel processo di verifica vengono
27 Cfr. il rapporto OCSE «Investment policy developments, 2021», note marginali 17 segg., consultabile nel sito www.oecd.org > Investment > Investment policies related to national security and public order.