Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
lare la capacità operativa dell’esercito svizzero o di altre istituzioni della Confederazione responsabili della sicurezza dello Stato in Svizzera. La compromissione e la minaccia dell’ordine pubblico riguardano in particolare potenziali guasti a infrastrutture critiche le cui prestazioni non possono essere sostituite in tempo utile.
Art. 2 Campo d’applicazione
Capoverso 1: per la determinazione del campo d’applicazione materiale vale l’ampia definizione di impresa prevista all’articolo 3 lettera a. La legge si applica sia alle imprese di diritto privato sia a quelle di diritto pubblico. Il campo d’applicazione materiale copre anche le società con capacità patrimoniale (p. es. società di fondi) controllate da una o più persone all’estero o da uno Stato estero. Determinante è il concetto di controllo previsto dalla legge stessa (art. 3 lett. a). La legge si applica non solo alle persone giuridiche ma anche alle persone fisiche. Per esempio, una persona fisica può presentarsi come investitore diretto (art. 3 lett. d n. 3)
Capoverso 2: per la definizione del campo d’applicazione territoriale vale il principio del luogo in cui si verifica l’evento. In base a tale principio, la legislazione nazionale può riferirsi a elementi extraterritoriali se sussiste un legame interno inequivocabile tra questi elementi e il diritto nazionale. Questo legame risulta già dal solo fatto che un investitore estero è intenzionato ad acquisire un’impresa svizzera. In caso di potenziale compromissione o minaccia dell’ordine o della sicurezza pubblici, il diritto svizzero in materia di verifica degli investimenti è dunque applicabile.
Capoverso 3: questo capoverso disciplina una possibile eccezione al campo d’applicazione della proposta legge. La disposizione attribuisce al Consiglio federale, in determinate circostanze e in conformità con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale, la competenza di escludere dalla verifica degli investimenti gli investitori esteri che hanno la loro sede principale e la loro amministrazione centrale in un determinato Stato estero. Una verifica degli investimenti può potenzialmente discriminare un investitore estero. Tale pratica violerebbe gli obblighi di non discriminazione previsti dagli accordi internazionali (tra cui l’AGCS e gli ALS). Per motivi di ordine o di sicurezza pubblici possono però essere presi provvedimenti eccezionali, come appunto una verifica degli investimenti (cfr. a tale proposito il n. 6.2). Pertanto, se investitori esteri provenienti da un altro Stato fossero esclusi dalla verifica degli investimenti, occorrerebbe garantire che l’ordine e la sicurezza pubblici siano assicurati nonostante questa deroga. Di conseguenza, tale esclusione deve essere subordinata a determinate condizioni. È anche importante che il regime di esclusione sia concepito in modo tale da non causare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile tra Paesi in cui prevalgono condizioni simili. A tale scopo devono essere definiti criteri obiettivi per le esclusioni, adempibili senza pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblici. In questi casi, in armonia con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale, sarebbe possibile rinunciare alla verifica degli investimenti. Prima di elaborare il messaggio chiariremo più dettagliatamente quali potrebbero essere i criteri di esclusione adatti e se tali criteri esistono effettivamente. Si potrebbe per esempio prevedere che lo Stato partner con cui concordare l’esclusione reciproca disponga anch’esso di una procedura di verifica degli investimenti, e che con tale stato sussista una stretta collaborazione atta a favorire tale verifica.
Art. 3 Definizioni
Lettera a: la definizione di acquisizione si basa sulla definizione di controllo consolidata nella prassi in materia di cartelli35. Il concetto di assunzione del controllo ingloba tutti i tipi e mezzi possibili atti a conferire il controllo. Gli investitori esteri controllanti devono acquisire la possibilità di decidere le questioni essenziali riguardanti la gestione aziendale e di definire la politica aziendale generale. Tale concetto comprende non solo l’acquisizione diretta del controllo, ma anche il controllo indiretto. Inoltre, non è importante che questa possibilità sia effettivamente sfruttata nella pratica. Il concetto di assunzione del controllo è concretizzato con la menzione
35 Cfr. art. 4 cpv. 3 LCart. L’art. 1 dell’ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese (RS 251.4) specifica ulteriormente i criteri in base ai quali un’impresa acquisisce il controllo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 LCart.