Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
soltanto approssimativamente, e non può essere stimata concretamente, poiché simili eventi sono rari e dunque mancano valori di osservazione.
Capoverso 2: precisando i criteri di approvazione da considerare per la valutazione di un caso concreto, la legge chiarisce gli ambiti tematici da approfondire nell’ambito della procedura di approvazione. Tuttavia, tale enumerazione non è esaustiva, poiché nel valutare un caso specifico possono essere considerati anche altri criteri. Inoltre, l’avamprogetto non stabilisce in anticipo quale forma debbano assumere i suddetti criteri affinché un’acquisizione sia vietata. La soluzione proposta accorda alla SECO e alle unità amministrative cointeressate un certo margine discrezionale nel valutare il singolo caso. Il processo decisionale, tuttavia, è strutturato in modo che i divieti e le acquisizioni sulle quali le unità amministrative coinvolte non sono unanimi siano sempre valutati dal Consiglio federale (cfr. commento ad art. 7 e 8). In ultima analisi, però, deve essere sempre adempiuto quanto disposto al capoverso 1: un’acquisizione può essere vietata soltanto se vi è motivo di temere che essa possa compromettere o minacciare l’ordine o la sicurezza pubblici.
Le lettere a - d servono segnatamente a valutare se l’amministrazione e la gestione dell’investitore estero e del suo proprietario finale godono di buona reputazione e possono assicurare un’attività aziendale irreprensibile. Le lettere e f servono in particolare a stimare l’entità del danno potenziale. La lettera g serve a valutare se uno Stato esercita un’influenza che causerebbe una distorsione sostanziale della concorrenza tale da compromettere o minacciare l’ordine o la sicurezza pubblici.
I criteri sono illustrati qui di seguito in maniera dettagliata.
Capoverso 2 lettera a: questa disposizione stabilisce in quale modo occorre valutare un’acquisizione quando l’investitore è già stato giudicato negativamente nel passato o prende parte ad attività giudicate negativamente. Inoltre, occorre tener conto anche di altre eventuali attività che compromettono o hanno compromesso l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza della Svizzera, per esempio ad attività criminali (p. es. partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale). Nella valutazione vanno incluse anche le attività che hanno o hanno avuto un impatto negativo sull’ordine o sulla sicurezza pubblici di un altro Stato. Tuttavia, è essenziale tener conto del contesto vigente nello Stato in questione.
Capoverso 2 lettera b: può darsi che in vista di un’acquisizione un investitore estero tenti o abbia tentato di ottenere informazioni sull’impresa svizzera mediante attività di spionaggio per procurarsi un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Tali attività di spionaggio possono essere esercitate direttamente dall’investitore, o dal suo Stato di origine che può essersi avvalso in particolare con strumenti di intelligence per poi trasmettere le informazioni acquisite. Simili avvenimenti possono fornire indicazioni sul movente di un investitore.
Capoverso 2 lettera c: un investitore estero può praticare o aver praticato attività di spionaggio in un contesto diverso da quello dell’acquisizione in questione (p. es. con attività di spionaggio politico o economico ai sensi degli art. 272 e 273 CP49). Si può anche immaginare che non abbia praticato di persona tali attività di spionaggio ma che le abbia commissionate ad altri. Anche gli avvenimenti di questo tipo devono essere integrati nella valutazione dell’investitore estero. Talvolta può essere difficile comprovare l’esistenza di attività di spionaggio. Perciò, spesso sussisterà soltanto un fondato sospetto.
Capoverso 2 lettera d: le sanzioni inflitte sono spesso di natura finanziaria, le quali imporrebbero automaticamente di vietare un’acquisizione da parte dell’investitore estero sanzionato. Ma se un investitore estero non è stato sanzionato personalmente, non è possibile escludere a priori che sia stato sanzionato invece il proprietario finale che gli sta a monte.
Capoverso 2 lettera e: L’insostituibilità è da intendersi come il pericolo che un processo, un sistema o un’installazione critica non possano essere offerti e forniti nella stessa forma da altri operatori del mercato o affidati in tempo utile ad altri fornitori di prestazioni. Se non vi è insostituibilità, è poco probabile che sussista un pericolo o una minaccia per l’ordine o la sicurezza
49 RS 311.0