Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine

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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

Capoverso 2: le acquisizioni di piccole imprese devono essere di principio escluse dalla verifica degli investimenti. Anzitutto è quasi impossibile che l’acquisizione di una piccola impresa possa compromettere o minacciare l’ordine e la sicurezza pubblici. Tuttavia, anche una piccola impresa (p. es. una start-up) potrebbe sviluppare tecnologie rilevanti per la sicurezza. A questo riguardo occorre però sottolineare che in particolare per le start-up il finanziamento è una questione vitale, e spesso contano molto anche gli investitori esteri. Onde evitare per quanto possibile di impedire il finanziamento delle piccole imprese, occorre di principio evitare di limitarle nella ricerca di investitori adeguati. Occorre inoltre presumere che le imprese che forniscono componenti per beni d’armamento o all’esercito svizzero o ad altre istituzioni della Confederazione responsabili della sicurezza dello Stato o forniscono loro servizi indispensabili alla loro operatività (cfr. commento ad cpv. 1 lett. b n. 1) non rientrino nel novero delle piccole imprese. In secondo luogo, questa soluzione contribuisce a evitare di caricare eccessivamente il servizio di verifica degli investimenti con casi di scarsa importanza. Perciò, le acquisizioni di imprese svizzere che negli ultimi esercizi contavano in media meno di 50 equivalenti a tempo pieno e che hanno generato, nel mondo, una cifra d’affari annua inferiore a 10 milioni di franchi non soggiacciono all’obbligo di approvazione. Questa soglia che definisce i casi di scarsa importanza si ispira alla definizione applicata dall’Ufficio federale di statistica (UST) e alla definizione di piccola impresa adottata nell’UE.47 La legge austriaca sul controllo degli investimenti, per esempio, prevede una soglia analoga per i casi di scarsa importanza. Il rapporto tra cifra d’affari (in mio. CHF) e il numero di equivalenti a tempo pieno (nel nostro caso 0,2), inoltre, si situa entro il limite a partire dal quale una società è tenuta a sottoporre il proprio conto annuale a revisione ordinaria in virtù dell’articolo 727 CO48 (0,16).

Capoverso 3: il Consiglio federale deve avere la possibilità di definire per un periodo di tempo limitato ulteriori categorie di imprese la cui acquisizione deve sottostare in futuro all’obbligo di approvazione. Tale possibilità comprende per esempio anche l’abbassamento di un limite di cifra d’affari. Limitando questa facoltà ai casi in cui altrimenti l’ordine e la sicurezza pubblici non sarebbero garantiti, l’avamprogetto stabilisce che simili misure temporanee possono essere adottate soltanto in situazioni straordinarie. In tutti gli altri casi occorre seguire il processo legislativo ordinario. La durata massima di queste misure, inoltre, è limitata a dodici mesi. Per mantenere le misure al di là di tale limite occorre procedere a una modifica della legge.

Art. 5 Criteri di approvazione

Capoverso 1: se non vi è motivo di temere che l’ordine e la sicurezza pubblici siano compromessi o minacciati da un’acquisizione d’impresa, l’acquisizione è approvata. Altrimenti viene vietata. Tutto dipende dunque dai cambiamenti indotti dall’acquisizione.

Il rischio che un’acquisizione generi un rischio per l’ordine e la sicurezza pubblici deve essere inteso come il prodotto tra la probabilità che si realizzi e la potenziale entità del danno. La probabilità di realizzazione è determinata sostanzialmente da due fattori. Il primo consiste nel sapere se l’investitore estero, ovvero la sua amministrazione e gestione e il proprietario finale, godono di buona reputazione e possono assicurare un’attività aziendale irreprensibile. Il secondo consiste nel determinare se l’investitore estero ha accesso a settori critici dell’impresa svizzera. La potenziale entità del danno dipende a sua volta in modo decisivo dalla vulnerabilità insita nell’oggetto acquisito, e dal fatto di sapere che cosa accadrebbe se un investitore sfruttasse effettivamente tale vulnerabilità. Se una di queste dimensioni tende a zero, tende a zero anche il rischio connesso all’acquisizione.

Dato che l’acquisizione deve essere approvata prima di essere realizzata (cfr. art. 4 cpv. 1), tale valutazione deve essere effettuata ex ante. Il fattore determinante per la decisione in merito all’approvazione o al divieto di un’acquisizione è dunque rappresentato dal rischio potenziale. Per quanto riguarda la probabilità di realizzazione, occorre tentare di indovinare anticipatamente il comportamento dell’investitore estero, poiché un comportamento concreto non può essere osservato in anticipo. Ma in molti casi anche l’entità del danno può essere stimata

47 Cfr. www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Industria, servizi > Imprese e addetti > Struttura economica: Imprese > Piccole e medie imprese.

48 RS 220