Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
dello Stato non avvantaggi o svantaggi in modo sistematico alcun operatore del mercato o impresa. In questo contesto, sussiste una distorsione della concorrenza quando è violata la neutralità concorrenziale.
Quanto all’attività svolta nel settore privato da imprese statali o parastatali, il problema di possibili distorsioni della concorrenza dovute a ingerenze dello Stato si pone in particolare per quanto riguarda 1) la disparità di trattamento normativo e/o fiscale, 2) i vantaggi a livello d’informazione derivanti dal coinvolgimento dello Stato quale proprietario che riveste simultaneamente diversi ruoli, 3) i vantaggi a livello del finanziamento concesso dallo Stato a un’impresa oppure 4) sovvenzioni trasversali da un settore protetto dal regime di monopolio a un settore in libera concorrenza8.
Nell’ambito di una verifica degli investimenti i motivi 1) e 2) non sono pertinenti, in quanto non si tratta di investimenti da parte di imprese statali o parastatali svizzere o con partecipazione dello Stato svizzero. Gli investitori statali esteri potrebbero invece, in alcune circostanze, approfittare di costi di (ri-)finanziamento ridotti (punto 3). Alla base di ciò potrebbero esservi per esempio garanzie di Stato esplicite o implicite. I finanziatori potrebbero aspettarsi rischi minori grazie alla proprietà statale e essere perciò inclini a concedere condizioni di credito favorevoli. Sono ipotizzabili anche finanziamenti agevolati da parte di istituzioni finanziarie parastatali, perché il proprietario statale è disposto ad accettare rendimenti o dividendi eccezionalmente bassi. Ciò può portare all’esclusione di imprese private sia al momento dell’acquisizione sia nelle successive attività. In alcuni casi le sovvenzioni trasversali (punto 4) da un settore protetto dal regime di monopolio possono rientrare nel controllo di pratiche illecite di imprese in posizione dominante previsto del diritto dei cartelli (art. 7 della legge sui cartelli del 6 ottobre 19959[LCart]).
In Svizzera la Costituzione federale10 (in particolare il diritto fondamentale della libertà economica secondo l’art. 27 e il principio della libertà economica secondo l’art. 94) garantisce l’economia di mercato, nella quale lo Stato svizzero (a tutti i livelli) favorisce da un lato l’autonomia individuale e dall’altro deve assumere una posizione neutrale sotto il profilo della concorrenza. Tuttavia, queste limitazioni si applicano unicamente allo Stato svizzero e non a imprese statali o parastatali estere attive nel mercato svizzero. Queste soggiacciono, sotto il profilo del diritto della concorrenza, soltanto alla regolamentazione del diritto dei cartelli. Ciò comporta una disparità di trattamento delle imprese statali o parastatali svizzere rispetto a quelle estere. Di conseguenza, le imprese private in Svizzera sono meno protette da distorsioni della concorrenza dovute ad attività svolte nel settore privato che avvantaggiano imprese statali o parastatali estere e non quelle di imprese svizzere. L’accordo dell’OMC11 sulle sovvenzioni e misure compensative disciplina l’utilizzo di sovvenzioni da parte di membri dell’OMC e l’applicazione di misure compensative alle importazioni sovvenzionate di una merce che danneggiano un settore economico svizzero. Questo accordo, tuttavia, non si applica alle sovvenzioni nel settore delle prestazioni di servizi, e non copre tutti i tipi di sovvenzioni industriali che distorcono il mercato.
L’inclusione delle distorsioni della concorrenza in questo senso sarebbe però difficilmente compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale (e specificatamente con l’Accordo generale sul commercio di servizi [AGCS], cfr. al riguardo le considerazioni di cui al n. 6.2), motivo per cui si rinuncia a voler colmare questa «lacuna normativa» mediante introduzione di una verifica degli investimenti esteri. Pertanto, le distorsioni della concorrenza devono essere evitate soltanto se compromettono o minacciano l’ordine e la sicurezza pubblici.
L’Unione europea (UE) disciplina talune distorsioni della concorrenza rilevanti per il suo mercato interno e provocate da enti statali per mezzo della sua regolamentazione degli aiuti di
8 Cfr. nota 5 e OCSE (2016): State-Owned Enterprises as Global Competitors: A Challenge or an Opportunity?, OECD Publishing, Parigi, pag. 14, consultabile in Internet all’indirizzo www.oecd-ilibrary.org.
9 RS 251
10 RS 101
11 RS 0.632.20, allegato 1A.13