Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
• dipendenza critica delle autorità svizzere da fornitori di sistemi informatici fondamentali rilevanti per la sicurezza;
• dipendenza critica di infrastrutture aerospaziali internazionali a cui la Svizzera partecipa da fornitori di componenti essenziali per tali infrastrutture;
• accesso di un attore malintenzionato a dati centrali rilevanti per la sicurezza o a una grande quantità di dati personali degni di particolare protezione;
• distorsioni sostanziali della concorrenza nell’ambito di acquisizioni da parte di investitori esteri statali o parastatali che compromettono o minacciano l’ordine e la sicurezza pubblici.
Focalizzazione sugli investitori statali e parastatali
Di principio, le acquisizioni dettate da ragioni imprenditoriali non presentano grossi problemi. I rischi legati a investitori esteri privati dovrebbero dunque essere piuttosto contenuti. La valutazione dei rischi è invece diversa nel caso di investitori esteri che hanno legami con uno Stato, e segnatamente quando un’acquisizione è motivata anche da ragioni politiche. Si può dunque presumere che i pericoli o le minacce principali provengano da investitori esteri statali o parastatali. Anche in Parlamento, nel dibattito relativo alla mozione 18.3021, si è più volte sottolineata la necessità di considerare come possibilmente problematici in particolare gli investitori esteri statali o parastatali.
Pertanto, le acquisizioni da parte di investitori estero statali o parastatali in qualsiasi settore di attività devono essere approvate. Per gli investitori esteri privati, l’avamprogetto definisce i settori nei quali le acquisizioni devono essere soggette ad approvazione (e i relativi valori soglia). Le piccole imprese, invece, sono di principio escluse da tale obbligo, poiché la legge definisce una soglia generale per i casi di scarsa importanza.
Obbligo di approvazione in caso di acquisizione del controllo
Sono soggette ad approvazione tutte le operazioni che conducono all’acquisizione del controllo su un’impresa svizzera. L’obbligo di approvazione è imposto all’investitore estero. Per la definizione delle imprese che devono essere considerate svizzere vengono proposte due varianti. La differenza riguarda le filiali svizzere di gruppi societari esteri, che in un caso sono considerate imprese svizzere e nell’altro no.
Procedura di approvazione
La verifica degli investimenti si articola in due fasi successive. In una prima fase, che è di breve durata, si procede ad accertare se un’acquisizione può essere approvata direttamente o deve essere avviata una procedura di verifica. Se non sussiste la preoccupazione che l’acquisizione possa compromettere o minacciare l’ordine o la sicurezza pubblici, l’acquisizione può essere realizzata. Altrimenti occorre avviare una procedura di verifica che richiede un po’ più di tempo.
Cooperazione con altri Stati e deroghe reciproche
La Svizzera può concludere con altri Stati accordi di cooperazione che disciplinano la concessione reciproca di deroghe alla verifica degli investimenti e lo scambio di dati nel singolo caso.
3.2 Coordinamento di compiti e finanze
La verifica degli investimenti sarà finanziata con la riscossione di emolumenti prelevati secondo i principi del diritto applicabile e per mezzo delle entrate fiscali generali. Per ulteriori informazioni sui costi previsti per la Confederazione si rimanda al numero 5.1.
3.3 Questioni relative all’esecuzione
La responsabilità per l’attuazione della verifica degli investimenti e per il coordinamento con le unità amministrative cointeressate e con il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è affidata alla SECO. A tal fine è prevista la creazione di un nuovo servizio in seno alla SECO.