Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

Art. 15 Collaborazione con le autorità estere

Questa disposizione fornisce la base legale per lo scambio di informazioni con le autorità estere nell’ambito della verifica degli investimenti e disciplina l’assistenza amministrativa internazionale.

Capoverso 1: indipendentemente dai singoli casi da verificare, la SECO può scambiare in qualsiasi momento informazioni con le autorità competenti di un altro Stato in merito alla situazione generale di pericolo e di minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici.

Capoverso 2: questa disposizione permette alla SECO di cooperare con altri Stati o con organizzazioni internazionali (p. es. l’Unione europea) per la fornitura dei dati necessari alla verifica di un investimento nel singolo caso. La fornitura di questi dati si basa su un trattato bilaterale o multilaterale concluso per questo scopo specifico (lett. b n. 1). Inoltre, nel singolo caso, i dati possono essere forniti anche in virtù del consenso esplicito di una delle persone interessate (lett. a). I dati in questione possono essere forniti su richiesta della SECO o dell’autorità estera competente dello Stato partner con cui esiste un pertinente trattato. Se l’assistenza amministrativa internazionale si basa su un pertinente trattato ai sensi della lettera b numero 1, devono essere adempiute cumulativamente anche altre tre condizioni: i dati devono essere trattati dall’autorità estera conformemente allo scopo della richiesta di informazioni (n. 2) e non devono essere utilizzati nell’ambito di un procedimento penale o civile (n. 3) e infine i diritti delle parti e il segreto d’ufficio devono essere garantiti dal diritto procedurale estero (n. 4).

Art. 16

Capoverso 1: questo capoverso stabilisce che la PA è applicabile ai ricorsi contro le decisioni adottate dalla SECO nell’ambito della verifica degli investimenti. Dal punto di vista del diritto costituzionale (art. 29a Cost.) ma anche del diritto internazionale (art. 6 CEDU54) occorre evitare che il Consiglio federale decida in ultima istanza senza possibili rimedi giuridici.

Capoverso 2: questo capoverso disciplina restrittivamente il diritto di ricorrere. L’avamprogetto riconosce il diritto di ricorrere soltanto all’investitore estero e all’impresa svizzera. Questa restrizione che esclude il diritto di ricorrere di eventuali terzi particolarmente toccati è intesa in particolare nell’interesse della celerità della procedura. Tra i terzi particolarmente toccati potrebbe esservi per esempio un altro investitore interessato all’acquisizione dell’impresa svizzera e che ha presentato un’offerta concorrente.

Capoverso 3: questo capoverso prevede una limitazione del controllo giudiziario nei casi di notevole rilevanza politica. Le modalità applicabili per definire i casi di notevole rilevanza politica sono disciplinate all’articolo 8 capoverso 2 lettera b.

Art. 17 Misure amministrative

Questo articolo fornisce la base legale che consente di adottare misure amministrative per rimediare eventuali violazioni della legge.

Capoverso 1: se un’acquisizione è già stata integralmente o parzialmente attuata, possono essere ordinate le misure necessarie per ripristinare la situazione conforme. In linea di principio, in caso di mancata osservanza dell’obbligo di approvazione, dovrebbe essere ordinata d’ufficio la procedura di approvazione conformemente all’articolo 11.

Capoverso 2: se non sono disponibili strumenti meno incisivi, la SECO può addirittura ordinare il disinvestimento, che annulla un’acquisizione realizzata violando la legge. Un intervento della SECO presuppone l’esistenza di una pertinente decisione del Consiglio federale.

Art. 18 Sanzioni amministrative

Capoverso 1: questa disposizione prevede sanzioni per una serie di violazioni della legge. Essa sanziona da un lato l’esecuzione di un’acquisizione soggetta ad approvazione in viola-

54 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).