Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
La Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato DFAE) e la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (SG-DDPS) vengono sempre coinvolte in tutte le verifiche. Le altre unità amministrative cointeressate che vengono coinvolte dipendono dal settore in cui avviene l’acquisizione. Il SIC viene sempre consultato.
La decisione in merito alla necessità di avviare una procedura di verifica è presa di comune accordo tra le unità amministrative coinvolte (ossia dalla SECO e dalle unità amministrative cointeressate). In caso di disaccordo tra le unità amministrative coinvolte o di unanimità sulla necessità di vietare un’acquisizione, la decisione in merito all’approvazione spetta al Consiglio federale.
La SECO è tenuta a pubblicare annualmente un rapporto contenente informazioni aggregate sulle verifiche effettuate.
La verifica degli investimenti serve in particolare a verificare in talune circostanze acquisizioni che devono essere verificate indipendentemente anche nell’ambito di altri procedimenti. Simili accavallamenti sono previsti segnatamente nei seguenti ambiti: 1) verifica delle concentrazioni di imprese da parte della Commissione della concorrenza (COMCO)29, 2) verifica del rispetto delle disposizioni sulle offerte pubbliche d’acquisto da parte della Commissione delle OPA30 e
3) verifica, da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), della garanzia di un’attività irreprensibile in caso di partecipazione qualificata a banche31, istituti finanziari32, imprese di assicurazione33 e infrastrutture del mercato finanziario34.
Queste verifiche, tuttavia, sono incentrate su un obiettivo diverso di quello perseguito con la verifica degli investimenti. Pertanto, la verifica degli investimenti e le altre verifiche evocate sono effettuate l’una indipendentemente dall’altra, poiché sono diverse anche le istanze decisionali. Inoltre, le varie verifiche possono essere condotte in parallelo (anche se la durata può essere diversa) o in ordine cronologico, a seconda dei casi.
L’essenziale è che le acquisizioni soggette alla verifica degli investimenti possono essere realizzate soltanto dopo la loro approvazione. Per esempio, se un’acquisizione è verificata simultaneamente anche dalla COMCO, l’investitore estero può decidere se preferisce che le due verifiche siano effettuate in parallelo o una dopo l’altra. Dal canto suo, il diritto di acquisizione si basa di principio sulla premessa che un offerente può concretizzare un’offerta di acquisizione soltanto se l’autorità non glielo vieta. Perciò, in pratica le offerte di acquisizione sottostanno già per regola alla condizione che non esista un divieto pronunciato da un’autorità. Secondo la prassi della Commissione delle OPA, simili condizioni sono assolutamente ammissibili e valgono fino alla realizzazione dell’offerta di acquisizione. La Commissione delle OPA ammette questo tipo di condizioni anche per le offerte obbligatorie.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1 Scopo
Lo verifica degli investimenti è intesa a impedire che l’ordine e la sicurezza pubblici siano compromessi o minacciati da acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri. Un’acquisizione che compromette o minaccia per la sicurezza pubblica pregiudica in partico-
29 Cfr. art. 10 LCart.
30 Cfr. art. 125 segg. della legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi; RS
958.1).
31 Cfr. art. 3ter della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR; RS 952.
32 Cfr. art. 11 della legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi; RS 954.1).
33 Cfr. art. 21 della legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01.
34 Cfr. art. 9 LInFi.