Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine

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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

legge federale del 20 dicembre 196851 sulla procedura amministrativa (PA). La forma scritta deve adempiere anch’essa i requisiti della PA, la quale prevede anche la possibilità di notifica in forma digitale con certificato di classe A. Se la corrispondenza tra la SECO e l’investitore estero non può avvenire per via elettronica, quest’ultimo deve designare un domicilio di notifica in Svizzera ai sensi dell’articolo 11b PA.

Art. 8 Procedura di verifica

Capoverso 1: la procedura di verifica dura tre mesi. Nel caso delle acquisizioni sottoposte a procedura di verifica, la decisione di approvare o vietare l’operazione deve essere presa complessivamente entro quattro mesi a decorrere dal momento dell’inoltro della domanda (fatto salvo il disciplinamento previsto al cpv. 3 per le acquisizioni sottoposte al Consiglio federale, cfr. il commento in appresso). Come nel caso dell’approvazione diretta, l’acquisizione è approvata se tutte le unità amministrative coinvolte sono d’accordo. Il SIC viene sempre consultato, anche nella procedura di verifica.

Capoverso 2 lettera a: se invece le unità amministrative coinvolte non si intendono o se concordano sul fatto che un’acquisizione deve essere vietata, l’acquisizione è sottoposta per decisione al Consiglio federale.

Capoverso 2 lettera b: l’acquisizione deve essere giudicata dal Consiglio federale anche nel caso in cui le unità amministrative coinvolte ritengono che essa abbia notevole rilevanza politica. In questi casi l’acquisizione deve essere sempre giudicata dal Consiglio federale, anche se le unità amministrative coinvolte ritengono unanimemente che essa potrebbe essere approvata. L’approvazione di un’acquisizione può essere vincolata a oneri o condizioni soltanto nei due casi previsti al capoverso 2. La questione di sapere se un divieto assoluto rispetti il principio di proporzionalità o se l’approvazione possa essere concessa con determinati oneri o condizioni sorge soltanto a questo punto della procedura.

Capoverso 3: in linea di massima, il Consiglio federale deve decidere entro il termine di tre mesi previsto al capoverso 1. Tuttavia, può succedere che allo spirare di tale termine di tre mesi il Consiglio federale non tenga alcuna seduta (p. es. nelle settimane estive o di fine dicembre/inizio gennaio senza sedute). L’avamprogetto prevede pertanto che il Consiglio federale deve decidere al più tardi nella sua prima seduta ordinaria successiva alla scadenza del termine di tre mesi. Questo disciplinamento consente all’impresa svizzera e all’investitore estero di sapere con certezza entro quando possono contare su una decisione, ma a seconda delle circostanze permette anche di ritardare la decisione di alcune settimane: se la legge sulla verifica degli investimenti fosse già stata in vigore nel 2021, e se per ipotesi in un caso il termine di tre mesi fosse scaduto per esempio il 5 luglio 2021, l’acquisizione sarebbe stata giudicata soltanto nella seduta del Consiglio federale dell’11 agosto 2021.

Capoverso 4: questo capoverso disciplina la forma dell’approvazione o del divieto di un’acquisizione dopo lo svolgimento di una procedura di verifica. Che sia positiva o negativa, la decisione è notificata dalla SECO all’investitore estero e all’impresa svizzera per scritto e mediante decisione ai sensi dell’articolo 5 PA. Come in caso di approvazione diretta, anche in questa eventualità la forma scritta deve adempiere i requisiti della PA, la quale prevede anche la possibilità di notifica in forma digitale con certificato di classe A.

Capoverso 5: in linea con l’articolo 34 LCart, in questo capoverso l’avamprogetto disciplina l’effetto di un’acquisizione soggetta ad approvazione sul piano del diritto civile. Tale effetto rimane sospeso fino all’approvazione.

Art. 9 Inosservanza e proroga dei termini

Capoverso 1: questo capoverso stabilisce che l’approvazione è concessa tacitamente. Alla scadenza dei termini procedurali previsti agli articoli 7 e 8, le persone coinvolte in un’acquisizione devono poter sapere con certezza se l’acquisizione è approvata. L’avamprogetto tiene conto di questa esigenza stabilendo che un’acquisizione è di principio approvata se entro i termini previsti all’articolo 7 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 3 non è ancora stata presa alcuna

51 RS 172.021