Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
conoscenze e contribuisce alla creazione di valore aggiunto, nonché a salvaguardare e creare posti di lavoro6.
Nel rapporto «Investimenti transfrontalieri e controlli degli investimenti» il Consiglio federale ha presentato quattro alternative per le fasi successive, valutandone vantaggi e svantaggi: 1) status quo, 2) status quo con ulteriore monitoraggio della situazione, 3) introduzione dell’obbligo di notifica, 4) introduzione di una verifica degli investimenti, e si è espresso a favore dell’alternativa 2) status quo con ulteriore monitoraggio della situazione.
Nell’ambito dell’alternativa 2) sarebbe stato eseguito un monitoraggio sulla base dei dati attualmente disponibili e il rapporto per il Parlamento sarebbe stato aggiornato entro il febbraio 2023. Con un tale strumento sarebbe stato possibile identificare, con un onere amministrativo accettabile, la necessità di intervenire in futuro.
Il Parlamento ha discusso il rapporto «Investimenti transfrontalieri e controlli degli investimenti» e le alternative ivi delineate nel quadro della deliberazione della mozione 18.3021 Rieder. Accogliendo questa mozione il Parlamento ha deciso di procedere con l’alternativa 4) introduzione di una verifica degli investimenti. In base a questo mandato, il Consiglio federale pone in consultazione il presente avamprogetto di legge federale sulla verifica degli investimenti esteri (AV-LVI).
La verifica degli investimenti deve essere concepita in modo mirato, incisivo e poco burocratico. È inoltre importante che la regolamentazione sia caratterizzata dalla massima trasparenza, prevedibilità e certezza giuridica, e che le competenze siano ben definite. Inoltre, deve essere compatibile con gli impegni internazionali già assunti dalla Svizzera.
L’obiettivo della verifica degli investimenti è di evitare che dall’acquisizione di imprese svizzere da parte di investitori esteri possano derivare pericoli o minacce per l’ordine o la sicurezza pubblici.
Altri obiettivi possibili ma non perseguiti di una verifica degli investimenti
Sarebbe stato possibile perseguire anche altri obiettivi, come per esempio il sostegno e la promozione da parte dello Stato di determinati settori o tecnologie per impedire una perdita di posti di lavoro e conoscenze. Non sembra però opportuno perseguire questo obiettivo mediante una verifica degli investimenti, in particolare per le due seguenti ragioni.
Innanzitutto, la verifica degli investimenti è uno strumento che non è né adeguato né necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. Come esposto in dettaglio nel rapporto «Investimenti transfrontalieri e controlli degli investimenti», posti di lavoro e vantaggio tecnologico sono garantiti con maggiore efficacia definendo condizioni quadro che favoriscono l’innovazione e la competitività, una politica di promozione della formazione e della ricerca che tenga conto delle esigenze dell’economia e un’adeguata protezione della proprietà intellettuale. Piuttosto, si rischierebbe che una verifica degli investimenti motivata dalla politica industriale possa essere sfruttata abusivamente per fini protezionistici, che a medio e lungo termine danneggerebbero l’economia. Finora il Consiglio federale ha esplicitamente evitato questo tipo di misure7.
In secondo luogo, gli impegni internazionali della Svizzera limitano il margine di azione nell’introdurre una verifica degli investimenti (cfr. in proposito le considerazioni di cui al n. 6.2). Un controllo degli investimenti che si prefigga, tra gli altri obiettivi, il sostegno e la promozione di alcuni settori e tecnologie da parte dello Stato per fini protezionistici non sarebbe compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del vigente diritto internazionale.
Un ulteriore obiettivo che non è perseguito è quello di prevenire possibili violazioni della neutralità concorrenziale risultanti da attività svolte in Svizzera nel settore privato da imprese statali o parastatali estere. Per neutralità concorrenziale si intende il diritto di esigere che l’azione
6 Cfr. n. 2 del rapporto «Investimenti transfrontalieri e controlli degli investimenti» (fonte: cfr. nota 5).
7 Si veda il rapporto del Consiglio federale «Una politica industriale per la Svizzera» del 16 aprile 2014 in adempimento del postulato 11.3461 Bischof, reperibile su https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2014.msg-id-52685.html.