Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine

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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

delle informazioni, la LSIn persegue le stesse finalità della legge sulla verifica degli investimenti (ordine e sicurezza pubblici). Secondo la LSIn, il servizio specializzato PSA può sottoporre le imprese che entrano in considerazione per l’esecuzione di un mandato sensibile della Confederazione a una valutazione dell’affidabilità (valutazione dell’idoneità ai sensi degli art. 55–58 LSIn). I dati raccolti dalla SECO in merito all’influsso esercitato dall’estero su imprese che presto o tardi potrebbero operare anche per la Confederazione rientrano anche nei rilevamenti del servizio specializzato PSA. Per ragioni di economia procedurale, quest’ultimo deve poter accedere, su richiesta, alle informazioni già raccolte dalla SECO. In secondo luogo, all’articolo 33 lettera b numero 11 della legge del 17 giugno 200556 sul Tribunale amministrativo federale, occorre prevedere la possibilità di impugnare le decisioni del Consiglio federale concernenti le decisioni adottate nell’ambito di una procedura di approvazione ai sensi della legge sulla verifica degli investimenti.

Art. 21 Referendum ed entrata in vigore

Trattandosi di una legge federale, l’avamprogetto sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. Questo articolo autorizza il Consiglio federale a determinare la data di entrata in vigore della legge sulla verifica degli investimenti.

5 Ripercussioni

Le seguenti osservazioni si basano principalmente sull’analisi d’impatto della regolamentazione (di seguito verifica degli investimenti AIR) commissionata dalla SECO, redatta da BSS Volkswirtschaftliche Beratung in collaborazione con la Scuola universitaria professionale di Zurigo (ZHAW)57.

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’introduzione di una verifica degli investimenti comporterebbe per la Confederazione due diversi tipi di costi: in primo luogo, costi di introduzione temporanei, e in secondo luogo costi di esecuzione permanenti. Questi costi saranno sostenuti in particolare dalla SECO e, se necessario, dalle unità amministrative cointeressate e dal SIC, che sarà consultato. In linea di principio, l’entità dei costi dipende in modo decisivo dalla configurazione della verifica degli investimenti e dal numero di acquisizioni che devono essere verificate. Per quanto possibile, il finanziamento dovrebbe essere coperto dalla riscossione di emolumenti; le spese non coperte dagli emolumenti sono finanziate dalle entrate fiscali generali (cfr. n. 3.2).

Costi di introduzione temporanei

È prevista la creazione di un apposito servizio all’interno della SECO, che sarà responsabile della verifica degli investimenti.

Occorrerà in particolare reclutare il personale necessario, rendere operativi il processo di verifica e i criteri di approvazione e organizzare la procedura di coordinamento tra uffici nel processo di verifica. Anche questa procedura potrà generare modesti costi di attuazione per le unità amministrative cointeressate e per il SIC. Al momento di definire i processi sarà possibile attingere all’esperienza maturata con processi simili già in atto, segnatamente nel settore dei controlli delle esportazioni, e in tal modo ridurre leggermente i costi di introduzione.

Costi di esecuzione permanenti

Le acquisizioni assoggettate alla verifica degli investimenti saranno esaminate dalla SECO, dalle unità amministrative cointeressate e dal SIC. In alcuni casi, la SECO effettuerà chiarimenti approfonditi sui criteri di approvazione definiti all’articolo 5 AP-LVI, per esempio sul proprietario finale o sull’esistenza di un controllo statale occulto sull’investitore. Se necessario, si raccoglieranno ulteriori informazioni sull’investitore presso le ambasciate locali per valutare

56 RS 173.32

57 Consultabile alla pagina: www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Regulierung > Regulierungsfolgenabschätzung > Vertiefte RFA (in tedesco).