Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
pubblici, poiché l’indisponibilità dell’impresa in questione non potrebbe provocare un danno consistente. Per esempio, se la sostituibilità è assicurata, un altro Stato non potrebbe seriamente minacciare di sabotare un’impresa da esso controllata. Inoltre, se le prestazioni fornite da un’impresa sono sostituibili, il fatto di trascurare intenzionalmente un investimento non comporterebbe un pericolo o una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici. Il classico caso che rappresenta l’insostituibilità ai sensi della suddetta definizione è quello delle banche di rilevanza sistemica.50 Il tempo ammissibile per la sostituibilità di un servizio, di un prodotto o di un’infrastruttura dipende dalla valutazione delle sue ripercussioni sull’ordine o la sicurezza pubblica. Si può per esempio partire dal fatto che la sostituzione di una componente essenziale di un bene d’armamento (o la valutazione di altri possibili offerenti) richieda più tempo rispetto al caso in cui diventa indisponibile un’impresa le cui funzioni possono essere sostituite abbastanza rapidamente sul mercato o garantite con un dispendio sostenibile da una società di ripiego.
Capoverso 2 lettera f: questa disposizione consente di valutare i rischi derivanti dalla possibilità per un investitore di accedere a dati centrali rilevanti per la sicurezza o a grandi quantità di dati degni di particolare protezione. Per esempio, un investitore estero potrebbe essere obbligato o forzato dalle autorità statali del suo Paese d’origine a fornire loro questi dati.
Capoverso 2 lettera g: occorre anche tener conto delle situazioni in cui l’acquisizione da parte di un investitore statale o parastatale estero causa distorsioni sostanziali della concorrenza tali da compromettere o minacciare l’ordine o la sicurezza pubblici. In questo senso non si intendono le distorsioni della concorrenza in quanto tali (cfr. le considerazioni di cui al n. 1.2), bensì le loro ripercussioni sull’ordine o la sicurezza pubblica. Per esempio, un’acquisizione da parte di un investitore statale o parastatale estero potrebbe causare a un’impresa svizzera un vantaggio concorrenziale atto a provocare il fallimento di un concorrente svizzero. Se questo concorrente fosse anche fornitore di un componente essenziale di un bene d’armamento dell’esercito, l’acquisizione potrebbe compromettere o minacciare la pubblica sicurezza.
Capoverso 3: l’avamprogetto concede alla SECO un determinato margine discrezionale nel tener conto, nell’ambito della valutazione, del grado di cooperatività di un investitore nei confronti delle autorità. Può trattarsi della disponibilità a collaborare nell’ambito di una procedura di verifica pendente o conclusa (p. es. nel produrre ulteriori documenti) o della cooperatività dimostrata in passato nei confronti di altre autorità. In primo luogo, questa disposizione fornisce alla SECO un pretesto per intervenire nei confronti di investitori esteri che tentano di ostacolare la verifica. In secondo luogo, la regola può fornire anche indicazioni sull’esistenza o inesistenza di garanzie sufficienti di un’attività aziendale irreprensibile. Sono fatti salvi i casi in cui l’investitore estero ha il diritto di rifiutarsi di collaborare. Essendo di natura formale, contrariamente ai criteri materiali previsti al capoverso 2, questo criterio viene disciplinato in un capoverso a sé stante.
Capoverso 4: Invece di essere totalmente vietata, un’acquisizione può anche essere approvata con oneri o condizioni dettati nel singolo caso da un controllo della proporzionalità. Tali oneri o condizioni trovano un limite nello scopo della verifica degli investimenti. Possono dunque essere imposti soltanto oneri o condizioni atti a scongiurare ogni pericolo o minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici che risulterebbe dall’acquisizione. Questa restrizione è importante, poiché sussiste il rischio che le autorità decisionali possano essere spinte (dall’opinione pubblica) a praticare una politica settoriale e/o tecnologica selettiva per salvaguardare o promuovere determinate strutture economiche. Un esempio degli oneri da escludere potrebbe consistere nell’obbligo di garantire il mantenimento o la creazione di posti di lavoro. Sinora il Consiglio federale si è sempre dichiarato contrario a simili ingerenze eccessive da parte dello Stato. Scegliendo gli oneri o le condizioni appropriati, occorre tener conto anche del fatto che di norma si tratta di aspetti confidenziali, e quindi non rivelati al pubblico (p. es. per ragioni legate alla politica in materia di sicurezza). Questa esigenza può generare costi occulti, che
50 Cfr. rapporto finale della Commissione di esperti del 20 ottobre 2010 sulla limitazione dei rischi economici dovuti alle grandi imprese.