Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
a rispettare. Come corollario, questo principio tutela anche la libertà d’investimento, in parte anche quella delle persone giuridiche estere.
L’articolo 101 capoverso 2 Cost. abilita la Confederazione, in casi speciali, a prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena e se necessario a derogare al principio della libertà economica. Sono ammissibili deroghe soltanto se previste dalla Costituzione (art. 94 cpv. 4 Cost.).
Considerate la complessità e la struttura intersettoriale della materia, una legge sulla verifica degli investimenti deve essere fondata su varie norme costituzionali, e nello specifico sui pertinenti articoli 95 e 101 Cost.
L’ordine e la sicurezza pubblici sono motivi che legittimano una restrizione della libertà economica. Nel caso specifico, tuttavia, è necessario che la compromissione di questi due interessi pubblici sia dovuta all’acquisizione controllante di un’impresa svizzera da parte di una persona giuridica o fisica estera e che l’ingerenza prevista nella libertà economica si basi sull’interesse pubblico. Le restrizioni della libertà economica devono rispettare le condizioni definite all’articolo 36 Cost. (ingerenza nei diritti fondamentali). La verifica degli investimenti può ingerire nella libertà economica soltanto nella misura di quanto necessario pe tutelare l’ordine e la sicurezza pubblici. In tale contesto, può essere opportuno imporre oneri e condizioni adeguate per garantire il rispetto del principio di proporzionalità nel caso concreto.
In virtù dell’articolo 95 Cost., sul quale già oggi si fondano numerose leggi federali, la Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Il capoverso 1 crea una competenza generale. In vista dell’esercizio di un’attività economica privata, la Confederazione è libera di regolamentare tutti gli aspetti, le questioni e i gradi dell’attività in questione. Il concetto di attività economica privata ai sensi dell’articolo 95 capoverso 1 Cost. è identico a quello previsto all’articolo 27 Cost. L’articolo 95 Cost. consente in particolare di disciplinare le condizioni di accesso al mercato svizzero. Tuttavia, ogni misura adottata dal legislatore deve rispettare in particolare il principio di libertà economica, consacrato agli articoli 27 (libertà economica, garanzia individuale) e 94 (libertà economica, garanzia istituzionale) Cost. Il legislatore può emanare misure contrarie a questo principio soltanto se sono fondate su una base costituzionale specifica (art. 94 cpv. 4 Cost.). Le misure conformi al principio sono ammesse, ma devono soddisfare le condizioni definite agli articoli 27 e 36 (restrizioni dei diritti fondamentali).
L’articolo 101 Cost. disciplina la competenza della Confederazione in materia di politica economica esterna. Il capoverso 1 incarica la Confederazione di salvaguardare «gli interessi dell’economia svizzera all’estero», mentre il capoverso 2 le consente, se necessario di «prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena» in deroga al principio della libertà economica. La verifica degli investimenti deve tener conto del mandato assegnato alla Confederazione, la quale deve adoperarsi per aprire alle imprese svizzere i mercati esteri (art. 101 cpv. 1 Cost.). L’apertura dei mercati esteri deve essere garantita strutturando la verifica degli investimenti in modo da limitarla soltanto ai settori critici, che implicano un pericolo o una minaccia potenziale per l’ordine e la sicurezza pubblici.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Secondo la Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni devono rispettare il diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 Cost.). La verifica degli investimenti deve dunque avere una struttura compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.
La Svizzera ha assunto impegni internazionali riguardanti le attività di investimento (tra cui il principio di non discriminazione degli investitori esteri) con la sua adesione all’Accordo generale sul commercio di servizi (AGCS, in inglese: GATS) e agli accordi di libero scambio (ALS) con Stati terzi, ma anche ad altri accordi rilevanti in questo contesto, ossia agli accordi bilaterali con l’Unione europea, all’Accordo sulla libera circolazione (ALC), all’Accordo sul trasporto aereo (ATA)62, alla Convenzione AELS e alle normative dell’OCSE (Codice di liberalizzazione).