Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine

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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

inciderebbero negativamente sugli azionisti di minoranza o anche sui finanziatori che ne rimarrebbero all’oscuro. Verrebbero create anche diverse categorie di imprese (quelle con e quelle senza oneri e condizioni), fatto che potrebbe causare distorsioni della concorrenza. Questa disposizione è di natura dichiarativa, poiché sarebbe possibile imporre oneri o condizioni a prescindere da quanto previsto dalla legge.

Art. 6 Domanda

Capoverso 1: questo capoverso disciplina innanzitutto il momento della presentazione della domanda. Siccome l’acquisizione deve essere approvata prima di essere attuata (cfr. art. 4 cpv. 1), anche la domanda deve dunque essere presentata prima dell’attuazione. In secondo luogo, questa disposizione precisa che l’investitore estero deve presentare la domanda alla SECO. La designazione di un unico attore tenuto a presentare la domanda è una scelta giustificata, poiché consente di disciplinare in modo chiaro le responsabilità. Per questo scopo l’acquirente è più adatto del venditore, poiché quest’ultimo non sa necessariamente che un investitore intende realizzare un’acquisizione (p. es. nel caso di un’acquisizione ostile).

Capoverso 2: questo capoverso contiene una norma di delega che incarica il Consiglio federale di definire in modo esaustivo a livello di ordinanza i documenti che l’investitore è tenuto a presentare alla SECO unitamente alla domanda di cui al capoverso 1. Potrebbe trattarsi in particolare di una descrizione dell’attività aziendale dell’investitore e dell’impresa svizzera, dell’illustrazione della struttura dei rapporti di proprietà (e segnatamente del proprietario finale) o delle fonti di finanziamento o di informazioni relative alla valutazione della reputazione e alla garanzia di un’attività irreprensibile.

Art. 7 Approvazione diretta o avvio della procedura di verifica

Capoverso 1: la verifica degli investimenti si articola in due fasi successive. Nella prima si decide se un’acquisizione può essere approvata direttamente o se deve essere avviata una procedura di verifica (cfr. commento ad art. 8). Affinché le parti coinvolte sappiano al più presto con certezza se sarà avviata una procedura di verifica, questa prima decisione deve essere presa entro un mese. Tale termine decorre a partire dal momento in cui la SECO è in possesso di tutti i documenti di cui deve essere corredata la domanda. Per decidere se approvare un’acquisizione o avviare una procedura di verifica la SECO agisce d’intesa con le unità amministrative cointeressate (per la definizione di unità amministrative cointeressate, cfr. il commento ad art. 10) e consulta previamente il SIC, che di regola svolgerà accertamenti in merito all’investitore presso gli omologhi servizi esteri. Questa soluzione garantisce che il processo di approvazione tenga pienamente conto di tutte le opinioni e di tutti i giudizi rilevanti.

In casi d’emergenza, nei quali un’acquisizione deve poter essere approvata urgentemente per scongiurare un grave turbamento dell’ordine o della sicurezza pubblici, si può eccezionalmente rinunciare a una procedura di verifica ai sensi della presente legge applicando il diritto d’urgenza.

Capoverso 2: se le unità amministrative coinvolte (ossia la SECO e le unità amministrative cointeressate) non riescono a decidere di comune accordo se un’acquisizione può essere approvata direttamente o deve essere avviata una procedura d’approvazione, occorre avviare tale procedura.

Capoverso 3: Per limitare l’onere per le autorità, i casi di scarsa importanza devono poter essere decisi dalla sola SECO. Può essere considerato di scarsa importanza anche il caso in cui esiste un precedente (p. es. se si tratta di un investitore già noto). Perciò, le unità amministrative coinvolte devono poter decidere insieme in quali casi rinunciare a un trattamento congiunto. Questa decisione può essere presa ad hoc o sulla base di una regola di principio.

Capoverso 4: se è avviata una procedura di verifica, la SECO ne informa per scritto l’investitore estero e l’impresa svizzera. Questa comunicazione non costituisce una decisione. Se un’acquisizione viene approvata già a questo punto, la SECO notifica l’approvazione all’investitore estero e all’impresa svizzera mediante decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 5 della