Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
formulato nella definizione di acquisizione di cui all’articolo 3 lettera d, che comprende tutte le forme e gli strumenti che fondano un controllo. Per ente statale in questo senso si intende per esempio, nel caso di una monarchia, anche la casa reale. L’ente statale estero controllante deve avere la possibilità di definire le questioni essenziali della gestione d’impresa e la politica aziendale generale. Non importa, invece, in quale misura faccia effettivamente uso di tale possibilità.
Capoverso 1 lettere b e c: Nei settori in cui non è possibile escludere totalmente che un’acquisizione da parte di un investitore estero privato comporti l’esistenza di rischi per l’ordine e la sicurezza pubblici, l’obbligo di approvazione si estende a tutti gli investitori esteri, e quindi non solo agli investitori statali e parastatali ma anche agli investitori privati. Si tratta per esempio di infrastrutture considerate particolarmente critiche o di settori che toccano la capacità operativa dell’esercito o di altre istituzioni della Confederazione responsabili della sicurezza dello Stato. Per garantire sufficiente chiarezza riguardo alle acquisizioni soggette in qualsiasi caso a obbligo di approvazione, il settore in questione è definito con la massima precisione possibile. La legge distingue tra i settori per i quali non è previsto un limite di cifra d’affari (lett. b, esclusi i casi di scarsa importanza di cui al cpv. 2) e quelli per i quali è previsto un limite di cifra d’affari di 100 milioni di franchi svizzeri (lett. c).
Nelle considerazioni che seguono sono descritti più da vicino soltanto i settori che necessitano di spiegazioni.
Capoverso 1 lettera b numero 1: questo punto descrive le imprese svizzere che forniscono componenti per beni d’armamento all’esercito svizzero o ad altre istituzioni della Confederazione responsabili della sicurezza dello Stato o che forniscono loro servizi indispensabili per garantire la loro operatività. Si tratta dunque di relazioni d’affari di grande importanza per la politica d’armamento. Può trattarsi sia di materiale informatico e di software (p. es. sistemi d’arma, mezzi di comunicazione, sistemi di cifratura) sia di servizi (manutenzione, integrazione, esercizio, strumenti di supporto all’armamento). Si può pensare per esempio ad acquisti che per ragioni di politica di sicurezza sono stati aggiudicati per incarico diretto o mediante invito, sfruttando il margine di manovra offerto dalla legislazione in materia di appalti pubblici. Esiste dunque un nesso con la base tecnologica e industriale rilevante per la sicurezza della Svizzera (STIB).41 Tuttavia, la STIB è definita in modo decisamente più ampio. L’uso del tempo presente chiarisce inoltre che si tratta di relazioni d’affari attuali. Se un’impresa ha già fornito in passato importanti componenti per beni d’armamento che non sono più utilizzati o se non esiste più una relazione d’affari duratura (p. es. lavori di manutenzione o riparazione), questo aspetto è irrilevante. Nel prosieguo dei lavori il Consiglio federale esaminerà in quale misura occorrerà precisare a livello di ordinanza i componenti per beni d’armamento menzionati dalla legge, per migliorare la certezza del diritto.
Capoverso 1 lettera b numero 2: La legge federale del 13 dicembre 199642 sul materiale bellico (LMB) e la legge federale del 13 dicembre 199643 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) disciplinano in particolare il controllo dell’esportazione di materiale bellico, di beni a duplice impiego, di beni militari speciali e di beni strategici. Il controllo riguarda anche il trasferimento delle pertinenti conoscenze. Dal punto di vista della politica di sicurezza, è opportuno verificare non solo l’esportazione di questi beni, ma in particolare anche impedire che un investitore estero al quale è fatto divieto di acquistare questi beni possa acquisire l’impresa produttrice e accedere in tal modo non solo ai beni ma anche alla relativa tecnologia. Il collegamento diretto con l’assoggettamento dell’impresa all’obbligo di autorizzazione per l’esportazione di questi beni fa la massima chiarezza sulla necessità di approvare un’acquisizione. Anche sotto questo aspetto la situazione determinante è quella esistente al momento dell’acquisizione: è dunque irrilevante sapere se sia stata necessaria un’autorizzazione in passato
41 Cfr. www.ar.admin.ch > Acquisti > Politica del Consiglio federale in materia d’armamento > Base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB).
42RS 514.51