Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine

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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

La stessa operazione non sarebbe invece compresa nella variante 2, poiché per definizione la filiale in Svizzera non sarebbe un’impresa svizzera.

Vantaggi e svantaggi delle varianti per la definizione di un’impresa svizzera: rispetto alla variante 2, la variante 1 comporta una maggiore probabilità di includere acquisizioni problematiche. In ultima analisi, il pericolo o la minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici della Svizzera derivante dall’acquisizione non dipende dal fatto che l’impresa svizzera sia o non sia già in mani estere. Per esempio, esistono gestori di infrastrutture critiche che appartengono a società estere, benché la maggior parte delle imprese che gestiscono queste infrastrutture siano di proprietà dello Stato (Confederazione, Cantone o Comune)37. È invece importante sapere se un’acquisizione da parte di un (nuovo) investitore estero potrebbe far insorgere uno dei pericoli o delle minacce evocati al numero 3.1. Un privato cittadino straniero proprietario di un’impresa svizzera, per esempio, potrebbe non comportare alcun rischio, mentre la rivendita di questa impresa a un determinato investitore statale o parastatale potrebbe comportare una minaccia o un pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblici. Inoltre, la verifica degli investimenti potrebbe essere elusa da una tale cascata di cessioni e rivendite. La variante 2 potrebbe anche causare una distorsione della concorrenza a vantaggio degli investitori esteri, poiché gli investitori svizzeri dovrebbero prevedere un valore commerciale inferiore a quello degli investitori esteri, per i quali una rivendita non sarebbe più soggetta a verifica. La variante 1, d’altra parte, comporterebbe maggiori costi di regolamentazione rispetto alla variante 2, poiché a causa del concetto più ampio di società target occorrerebbe verificare un maggior numero di acquisizioni: secondo il servizio di verifica RFA (cfr. anche n. 5), nel periodo 2016-2020 avrebbero dovuto essere verificate circa 45 acquisizioni all’anno nella variante 1 e circa 23 nella variante 2. Inoltre, con la variante 1, le filiali costituite da un gruppo societario estero come parte di un greenfield investment e in seguito vendute sarebbero assoggettate alla verifica degli investimenti al momento della cessione. Inoltre, con tale variante 1 verrebbero utilizzati concetti diversi per qualificare una filiale di un gruppo societario estero come svizzera o estera: se una tale filiale agisse nel ruolo di investitore, sarebbe qualificata come impresa estera. Se invece fosse acquisita da un investitore estero, sarebbe considerata svizzera.

Lettera d: per investitore estero si deve intendere di principio chiunque abbia intenzione di acquisire un’impresa svizzera. Per determinare in quali casi si tratta di un investitore estero ci si basa, per le imprese (n. 1), sul luogo in cui è ubicata la sede principale o l’amministrazione centrale: se questa non è ubicata in Svizzera, l’investitore è considerato estero. Per sede principale si intende la sede statutaria, e per amministrazione centrale si intende la sede effettiva dell’impresa, dalla quale viene svolta l’attività fondamentale dell’azienda. Nel caso delle imprese appartenenti a un gruppo societario, ci si basa sul luogo in cui è ubicata la sede principale e l’amministrazione centrale del gruppo (holding).

Una filiale svizzera investitrice appartenente a una multinazionale con sede principale e amministrazione centrale fuori dei confini svizzeri è dunque considerata anch’essa come investitore estero. Di conseguenza, nella seguente ipotesi l’investimento sarebbe assoggettato a verifica:

37 Cfr. n. 3.2 del rapporto «Grenzüberschreitende Investitionen und Investitionskontrollen» («Investimenti transfrontalieri e controlli degli investimenti», in tedesco e francese; riassunto in italiano; fonte: cfr. nota 5).