Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
Art. 12 Obbligo di informare
Le parti coinvolte in un’acquisizione soggiacciono all’obbligo di informare nei confronti della SECO. Per parti coinvolte in un’acquisizione si intendono anzitutto l’investitore estero e l’impresa svizzera. Inoltre, sono considerate parti coinvolte in un’acquisizione per esempio i proprietari finali di un investitore estero. L’obbligo di informare è inteso a consentire alla SECO di riunire tutte le informazioni necessarie per la verifica completa di un investimento, come richiedono l’adempimento del suo compito e l’attuazione della legge in generale. Quest’ampio obbligo di informare vale sia per quanto riguarda la domanda ai sensi dell’articolo 6 sia per la raccolta di ulteriori informazioni da parte della SECO. Se necessario, le informazioni possono essere richieste mediante decisione impugnabile con rimando all’obbligo di informare.
L’obbligo è circoscritto dallo scopo della verifica degli investimenti. Di conseguenza, la SECO può richiedere soltanto informazioni necessarie per lo svolgimento della verifica prevista dalla presente legge.
Art. 13 Trattamento dei dati
Questa disposizione consente di trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti le persone fisiche coinvolte in un’acquisizione. Sono autorizzate a trattare questi dati le unità competenti dell’Amministrazione federale centrale, ossia anzitutto la SECO, competente per la verifica degli investimenti in virtù dell’articolo 4 capoverso 1, e inoltre le unità amministrative cointeressate ai sensi dell’articolo 10 nonché il SIC, che viene sempre consultato conformemente agli articoli 7 e 8. I dati possono essere trattati per quanto necessario per l’esecuzione della legge. Pertanto, possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione concernenti persone fisiche soltanto ai fini della verifica degli investimenti. Le lettere a e b definiscono le categorie di dati personali degni di particolare protezione che possono essere trattati se necessario ai fini della verifica di un investimento. Si tratta di dati su opinioni e attività religiose, filosofiche e politiche (lett. a) e di dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali (lett. b). La facoltà per le autorità menzionate in questa disposizione di comunicarsi reciprocamente questi dati risulta implicitamente dalle norme procedurali previste agli articoli 7 e 8. Il trattamento di dati non degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 19 giugno 199252 sulla protezione dei dati (LPD) è disciplinato a livello di ordinanza.
Art. 14 Collaborazione con le autorità svizzere
Questa disposizione istituisce un obbligo di fornire informazioni. Alle lettere a – g del capoverso 1 sono enumerati esaustivamente i servizi tenuti, su richiesta, a fornire informazioni alla SECO se necessario per la verifica degli investimenti. Rientrano tra questi servizi in particolare le autorità di vigilanza della Confederazione (lett. e, p. es. la FINMA o l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare [IFSN]). In tale misura questi servizi sono coinvolti negli accertamenti condotti dalla SECO nell’ambito della verifica degli investimenti. Nell’ambito dell’esecuzione della legge sulla verifica degli investimenti, la SECO svolge un compito di vigilanza. Pertanto, in virtù degli articoli 39 e seguenti della legge federale del 22 giugno 200753 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA), la FINMA è autorizzata a trasmettere alla SECO i dati necessari all’esecuzione della presente legge. Quanto all’Ufficio federale di polizia (fedpol), nella prassi potrebbe essere importante in particolare l’acquisizione di informazioni presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). La verifica degli investimenti è effettuata sostanzialmente a livello federale. Tuttavia, è senz’altro possibile che la SECO abbia bisogno della cooperazione delle autorità cantonali (lett. f e g). L’avamprogetto conferisce alla SECO la facoltà di consultare detti servizi per ottenere le informazioni necessarie alla verifica degli investimenti. Tale facoltà comprende anche la possibilità di comunicarsi reciprocamente i dati necessari per la presentazione di una richiesta di informazioni. Possono essere comunicati anche i dati appartenenti alle categorie di dati degni di particolare protezione enumerati al capoverso 2 di questa disposizione.
52 RS 235.1
53 RS 956.1