Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine

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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

2.3 Investitore indigeno e investitore estero

La maggior parte degli Stati (p. es. Australia, Germania, Finlandia, Francia, Italia, Austria, Regno Unito, USA) si concentrano sui progetti d’investimento di investitori esteri. Se l’investitore non è cittadino dello Stato in cui ha sede l’impresa target, il suo investimento è considerato estero. In linea di principio, nell'esame di un caso specifico si distingue tra investitore diretto e investitore finale. Quest’ultimo può essere difficile da identificare, soprattutto quando esistono strutture proprietarie complesse (verticali) che ostacolano l’accertamento della sua nazionalità o i proprietari sono molto numerosi. Spesso l’onere principale della prova riguardo all’investitore finale è addossato all’investitore stesso.

Esistono pochi Stati che non distinguono tra investitori indigeni ed esteri o che applicano un sistema di verifica degli investimenti anche a investitori indigeni (p. es. Lituania e Polonia). Anche in Olanda e in Norvegia, in futuro la verifica degli investimenti potrebbe applicarsi a tutti gli investitori. In Australia le partecipazioni in infrastrutture critiche devono essere notificate, a prescindere dalla nazionalità dell’investitore.

2.4 Investitore statale o non statale

In molti Stati si è rinunciato per lungo tempo a distinguere formalmente tra investitori esteri privati e investitori esteri controllati dallo Stato. Alcuni di essi, però, presumono l’esistenza di un rischio accresciuto (per la sicurezza) nel caso di questi ultimi. Questa situazione è cambiata in parte in particolare negli Stati membri dell’UE, da quando il regolamento (UE) 2019/452 prevede espressamente che nel verificare gli investimenti esteri occorre considerare anche se l’investitore estero è controllato direttamente o indirettamente da uno Stato terzo. Benché in genere questo criterio non appaia nella legislazione degli Stati membri -dell’UE, esso svolge comunque un ruolo importante nell’ambito della valutazione dei rischi per l’ordine e la sicurezza pubblici nel caso specifico.

In alcuni Stati non membri dell’UE (tra cui il Canada), le ripercussioni degli investimenti di investitori statali o controllati dallo Stato (tra cui anche le casse pensioni controllate dallo Stato) vengono accertati caso per caso, analizzando in particolare gli interessi dell’investitore (meramente economico o anche politici). Altri Stati (Australia, USA) verificano sistematicamente i progetti d’investimento di investitori esteri controllati dallo Stato (ma anche di quelli privati) in qualsiasi settore. In Australia sono previsti valori soglia inferiori per gli investimenti in partecipazioni operati da investitori esteri controllati dallo Stato.

2.5 Tipo d’investimento e valori soglia

I sistemi di verifica degli investimenti esteri si concentrano sulle acquisizioni d’impresa (investimenti in imprese già esistenti, cd. brownfield investments). A parte il Canada, non esiste praticamente alcun altro Stato che verifichi la costituzione di nuove imprese (investimenti in nuove aree, cd. greenfield investments). Inoltre, talvolta viene verificata anche l’alienazione di comparti critici di un’impresa e di alcuni valori patrimoniali importanti (cd. assets; in particolare in Germania, Finlandia, Francia, Italia e Austria).

Per definire il punto a partire dal quale un investimento può potenzialmente essere considerato critico, la maggior parte degli Stati si basa sull’entità della quota di partecipazione sul capitale o sui diritti di voto dell’impresa target. Tutti gli Stati analizzati procedono a una verifica a partire dall’acquisizione di una quota del 50 per cento dei diritti di voto o delle azioni di un’impresa. La stragrande maggioranza di essi verifica un investimento o l’eventuale acquisto di ulteriori quote anche per quote di minore entità (10 o 25 %). La verifica si basa sull’idea che un investitore può già esercitare un influsso determinante sulle scelte manageriali o accedere a dati, conoscenze o tecnologie sensibili anche con una partecipazione inferiore al 50 per cento. Se esistono altre possibilità d’influsso (p. es. titoli azionari speciali che conferiscono un diritto di