Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
In tal modo, le possibilità di elusione sono minimizzate: per non essere considerato come investitore estero, un gruppo societario dovrebbe innanzitutto trasferire la propria sede principale o amministrazione centrale in Svizzera. Non sarebbe invece sufficiente che costituisse una filiale domiciliata in Svizzera.
Una filiale estera, invece, non sarebbe considera come investitore estero se la sede principale o amministrazione centrale del gruppo fosse ubicata in Svizzera. Nella seguente ipotesi, dunque, l’investimento non sarebbe assoggettato a verifica:
Sono considerate investitori esteri anche le società con capacità patrimoniale (p. es. le società di fondi) controllate da una o più persone all’estero o da uno Stato estero (n. 2). Il concetto di controllo è quello definito all’articolo 3 lettera a.
Anche le persone fisiche che non sono cittadine svizzere ai sensi della legge federale del 20 giugno 201438 sulla cittadinanza svizzera (LCit) e si presentano come investitori diretti sono considerate investitori esteri (n. 3). Invece, le persone fisiche provenienti da Stati membri dell’UE/AELS e che in virtù dell’Accordo del 21 giugno 199339 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione, ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 196040 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) vogliono esercitare un’attività lucrativa indipendente mediante un’acquisizione in Svizzera non sono assoggettati alla verifica degli investimenti per tale acquisizione.
Art. 4 Acquisizioni soggette all’obbligo di approvazione
Capoverso 1: questa disposizione definisce quali acquisizioni di imprese svizzere sono soggette all’obbligo di approvazione. Queste acquisizioni devono essere approvate prima di essere realizzate.
Capoverso 1 lettera a: di principio, le acquisizioni dettate da ragioni imprenditoriali non presentano grossi problemi. Pertanto, gli investitori esteri privati dovrebbero comportare minori rischi. La valutazione dei rischi è invece diversa nel caso di investitori esteri che hanno legami con uno Stato, e segnatamente quando un’acquisizione è motivata anche da ragioni politiche. Si può dunque partire dall’idea che i pericoli o le minacce principali provengano da investitori esteri statali o parastatali. Di conseguenza, l’obbligo di approvazione è strutturato diversamente a seconda che si tratti di investitori esteri statali o parastatali o di investitori esteri privati. Anche in Parlamento, nel dibattito relativo alla mozione 18.3021, si è più volte sottolineata la necessità di considerare come problematici in particolare gli investitori esteri statali e parastatali.
Perciò, per le acquisizioni realizzate da questi investitori è previsto un obbligo di approvazione illimitato (tranne i casi di scarsa importanza di cui al cpv. 2): le acquisizioni di imprese svizzere da parte di questa categoria di investitori è soggetta ad approvazione, a prescindere dal settore.
La definizione degli investitori esteri statali o parastatali serve a individuare gli investitori esteri che hanno legami con uno Stato. Per investitore statale o parastatale si intende un investitore direttamente o indirettamente controllato da un ente statale. Il concetto di controllo è quello già
38 RS 141.0