Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
Una verifica degli investimenti può limitare o ritardare la possibilità di un investitore estero di investire, e quindi discriminare potenzialmente l’investitore di un partner contrattuale o contravvenire all’impegno assunto dalla Svizzera di concedere l’accesso al suo mercato.
Gli accordi e le normative evocati, tuttavia, contengono disposizioni derogatorie a tutela dell’ordine pubblico e di interessi fondamentali in materia di sicurezza (art. XIV e XIV bis AGCS; analoghe disposizioni negli ALS; art. 27 cpv. 2 Convenzione AELS; allegato I art. 5 ACL e allegato K appendice 1 art. 5 Convenzione AELS; art. 7 ATA e allegato Q art. 5 cpv. 2 Convenzione AELS), le quali possono legittimare l’adozione di misure che derogano agli impegni internazionali assunti. I concetti di «ordine pubblico» e «pubblica sicurezza» dovrebbero essere interpretati in conformità dei pertinenti impegni internazionali assunti dalla Svizzera (cfr. in particolare il rapporto «Grenzüberschreitende Investitionen und Investitionskontrollen»). Questi concetti inglobano dunque l’adempimento di funzioni essenziali dello Stato, ossia la tutela dei valori fondamentali della società. L’eccezione prevista dall’AGCS per l’ordine pubblico, per esempio, presuppone l’esistenza di un rischio concreto e sufficientemente grave per detti valori (art. XIV lett. a AGCS). Inoltre, la misura adottata deve essere necessaria e non deve essere applicata in modo tale da non causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate. Infine, nei casi concreti di applicazione occorre anche dimostrare che le condizioni della deroga sono adempiute. A tal fine occorrerebbe anche dimostrare che il risultato ricercato non può essere raggiunto con misure meno incisive. L'eccezione prevista dall’AGCS in favore della sicurezza (art. XIV bis 1) b) AGCS) consente ai Membri dell’OMC di prendere i provvedimenti necessari ai fini della tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, allo scopo di approvvigionare un’installazione militare, a materiali fissili e per la fusione, ovvero a materiali derivati dagli stessi e adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali. Questa eccezione è rilevante per le acquisizioni che riguardano la fornitura di beni militari. Anche il regolamento (UE) 2019/452 rimanda a questa clausola derogatoria. Gli altri accordi prevedono deroghe generiche di analogo tenore (che rimandano all’ordine e alla sicurezza pubblici).
Il presente avamprogetto è stato elaborato in maniera tale da renderlo conforme ai suddetti impegni e alle loro clausole derogatorie.
Inoltre, secondo le linee guida dell’OCSE per le politiche degli Stati riceventi gli investimenti relative alla sicurezza nazionale63, che la Svizzera ha riconosciuto in quanto Stato membro dell’OCSE, una verifica degli investimenti deve essere non discriminatoria, trasparente, prevedibile, proporzionale e basata su responsabilità chiaramente definite (obbligo di rendiconto).
6.3 Forma dell’atto
Le restrizioni di diritti fondamentali quali la garanzia della proprietà o la libertà economica devono fondarsi su una base legale (art. 36 cpv. 1 Cost.). Un’analisi sommaria dell’ordinamento giuridico vigente applicabile al luogo di regolamentazione della verifica degli investimenti ha evidenziato che non esistono leggi utilizzabili a tal fine senza essere sottoposte a revisione totale. Date queste premesse, occorre creare una nuova legge federale a sé stante per la verifica degli investimenti. Questa scelta è giustificata anche dalla complessità della qui discussa materia e dalla necessità di disciplinarla in modo esaustivo.
6.4 Assoggettamento al freno alle spese
Il presente avamprogetto non contiene disposizioni in materia di sussidi che comportano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Esso non è dunque assoggettato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
63 OECD Guidelines for recipient country investment policies relating to national security, OCSE 2009.