Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine

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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

decisione. Inoltre, questa disposizione esercita una certa pressione sulla SECO, sulle unità amministrative cointeressate e sul Consiglio federale affinché giungano a una decisione entro i termini previsti dalla legge agli articoli 7 e 8, per porre fine allo stato di incertezza giuridica in cui versa l’acquisizione. Si tratta di una regola comparabile al principio di celerità vigente per le autorità.

Capoverso 2: questo capoverso formula una riserva all’approvazione tacita nel caso in cui la verifica è stata impedita da circostanze imputabili all’investitore estero o all’impresa svizzera o alla necessità di disporre di informazioni attese da parte di un’autorità estera per poter valutare un’acquisizione. In tal caso la SECO emana una decisione che specifica l’esistenza di tale motivo e fissa un termine di proroga adeguato alla fattispecie concreta. Di conseguenza, con la proroga del termine, l’acquisizione non si considera più tacitamente approvata allo spirare del termine ordinario previsto agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 3, bensì soltanto allo spirare del termine di proroga. Se la decisione di proroga del termine è impugnata e in seguito giudicata da un tribunale, il meccanismo di approvazione tacita non scatta.

Dato che una proroga del termine può essere concessa soltanto se la verifica è impedita da circostanze imputabili all’investitore estero o all’impresa svizzera o all’attesa di informazioni da parte di un’autorità estere, e non sono previsti altri motivi di proroga, occorrerà dotare la SECO delle necessarie risorse di personale. Altrimenti non sarà possibile garantire che tutte le acquisizioni possano essere valutate con l’accuratezza necessaria.

Art. 10 Unità amministrative cointeressate

Capoverso 1: le unità amministrative cointeressate sono designate di volta in volta dalla SECO, poiché è necessario stabilire con chiarezza quali sono le unità amministrative coinvolte in una decisione. Le unità amministrative coinvolte possono essere designate soltanto tra le unità dell’Amministrazione federale centrale. La SECO deciderà di volta in volta in base all’ambito di competenza delle unità amministrative. Le unità amministrative cointeressate possono essere per esempio le seguenti: in caso di acquisizione di un’impresa operante nel settore dell’energia verrebbe designato come tale anche l’Ufficio federale dell’energia (UFE), in caso di acquisizione di una banca la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), in caso di acquisizione di un’impresa attiva nel settore dell’approvvigionamento di beni o servizi di importanza vitale l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE), in caso di acquisizione di un aeroporto, di una compagnia aerea o di un’altra impresa aeronautica (p. es. nel settore dell’assistenza a terra) l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

Capoverso 2: la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato DFAE) e la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (SG-DDPS) rientrano sempre tra gli uffici interessati. La SG-DDPS si occupa del coordinamento interno con l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) e il settore Difesa, a seconda che l’acquisizione riguardi un’infrastruttura critica o il settore degli armamenti.

Art. 11 Procedura d’ufficio

Non appena ha il sospetto che un investitore estero potrebbe violare o eludere l’obbligo di approvazione, la SECO avvia d’ufficio la procedura di approvazione ai sensi dell’articolo 7. Per un intervento fondato su questa disposizione devono sussistere indizi concreti del fatto che l’investitore estero ha violato o non ha adempiuto correttamente l’obbligo di approvazione. Sussiste un caso di elusione se un’acquisizione soggetta ad approvazione è stata realizzata senza presentare domanda o senza approvazione. Un’inosservanza può sussistere per esempio se in una domanda in vista di un’acquisizione l’investitore estero fornisce deliberatamente informazioni non veritiere. La SECO informa per scritto l’investitore estero in merito alla violazione del presente articolo e all’avvio della procedura di approvazione prevista all’articolo 7. Il termine di un mese previsto da quest’ultimo articolo inizia a decorrere quando l’investitore estero ha fornito alla SECO tutte le informazioni e tutti i documenti richiesti per un esame completo della domanda. La presente disposizione si ispira all’articolo 35 LCart, che prevede un disciplinamento analogo.