Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

o dalla LAFE, ma non da entrambe. Nel corso della consultazione parlamentare di entrambi i progetti occorre tener conto di questa situazione.

1.4 Interventi parlamentari

Il presente avamprogetto trae origine dal mandato assegnato dalla mozione 18.3021 Rieder, trasmessa il 3 marzo 2020.

2 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

Per quanto riguarda gli investimenti esteri nel settore delle infrastrutture critiche e dell’alta tecnologia, dall’inizio del 2010 gli Stati hanno adottato un crescente numero di misure volte a proteggere gli interessi fondamentali della sicurezza (ordine e sicurezza pubblici), e consistenti perlopiù in verifiche intersettoriali degli investimenti. Una verifica degli investimenti permette agli Stati di essere informati sugli investimenti da parte di investitori esteri nei settori critici dell’economia, in alcuni casi di imporre oneri o condizioni, di vietare l’attuazione di alcuni progetti esteri di investimento o di revocarli.

Nel quadro del rapporto «Investimenti transfrontalieri e controlli degli investimenti»21 il Consiglio federale aveva esaminato le modalità di verifica degli investimenti adottate da altri Stati. Si rimanda al riguardo al numero 8 del rapporto menzionato nonché al parere dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) del 20 dicembre 2018 sulla limitazione di investimenti22. Inoltre, sono stati svolti diversi studi anche nell’ambito dell’OCSE23.

Nel contesto del diritto europeo si deve fare riferimento in particolare al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, in vigore dall’11 ottobre 202024. Con questo regolamento è stato creato uno strumento di cooperazione che consiste essenzialmente in un sistema di scambio di informazioni tra i Paesi membri UE e la Commissione. In questo contesto sono scambiate soprattutto informazioni e timori circa gli investimenti esteri diretti che potrebbero influire sulla sicurezza e sull’ordine pubblici dell’UE e dei singoli Stati membri. L’articolo 4 del regolamento contiene un elenco non esaustivo di fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri UE o dalla Commissione nel determinare se un investimento diretto estero possa incidere sulla sicurezza e sull’ordine pubblici. Tra questi vi sono le ripercussioni potenziali sulle infrastrutture critiche, le ripercussioni sulle tecnologie critiche, sull’approvvigionamento di risorse critiche, sull’accesso a informazioni sensibili e sulla libertà e il pluralismo dei media. Inoltre, gli Stati membri UE dovrebbero poter considerare se un investitore estero viene controllato, direttamente o indirettamente, da uno Stato terzo (anche attraverso i rapporti di proprietà o finanziamenti consistenti), se questo sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza e l’ordine pubblici, o se sussiste il rischio che l’investitore intraprenda attività illegali. La competenza circa l’attuazione e l’implementazione concreta della verifica degli investimenti rimane fondamentalmente inalterata dal regolamento e rimane compito dei singoli Stati membri UE. Tuttavia, il regolamento impone standard minimi, che le normative dei Paesi membri UE devono soddisfare. Per esempio, per la verifica devono essere previsti termini temporali, le informazioni confidenziali devono essere protette, e gli investitori esteri e le imprese interessate devono poter impugnare le decisioni di verifica. L’approccio proposto in Svizzera soddisfa questi standard minimi.

La comparazione giuridica illustrata qui di seguito si concentra sugli Stati OCSE. In questo contesto viene prestata particolare attenzione ai seguenti Stati: Australia, Germania, Canada, Finlandia, Francia, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Austria, Regno Unito e USA.

21 Cfr. nota 5.

22 Consultabile nel sito: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Investimenti internazionali > Investimenti all’estero > Investitionskontrollen.

23 Panoramica sui lavori dell’OCSE sullo stesso tema www.oecd.org > Investment > Investment policies related to national security and public order.

24 Consultabile nel sito https://eur-lex.europa.eu > n. Celex 32019R0452.