Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine

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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

ma non più al momento dell’acquisizione, se si tratta di casi in cui i beni soggetti ad autorizzazione non vengono più prodotti. La categoria dei beni strategici ai sensi della LBDI consente di includere nell’obbligo di approvazione i fornitori importanti di infrastrutture astronautiche internazionali sviluppate o gestite con la partecipazione della Svizzera (e segnatamente il sistema di navigazione e localizzazione satellitare Galileo). In alcuni casi esiste un’intersezione con il capoverso 1 lettera b numero 1, e segnatamente quando si tratta di un’impresa svizzera che fornisce all’esercito o ad altre istituzioni della Confederazione responsabili della sicurezza dello Stato un componente essenziale per beni d’armamento. La cerchia delle imprese svizzere che rientrano potenzialmente sotto il numero 2 di questa disposizione è però molto più vasta e copre una parte importante del settore della metalmeccanica, dell’elettrotecnica e della metallurgia.

Capoverso 1 lettera b numero 3: questo numero riguarda le reti elettriche e oltre ai proprietari e ai gestori della rete di trasmissione (Swissgrid) comprende anche tutti i proprietari o gestori di reti di distribuzione del livello 3 e/o di reti di distribuzione di livello inferiore, purché smercino almeno 450 GWh all’anno (acquistati da consumatori finali e altri ridistributori, valore netto).

Capoverso 1 lettera b numero 7: In linea con la lettera b numero 1, devono essere assoggettate alla verifica degli investimenti anche le imprese svizzere che forniscono alle autorità statali sistemi informatici cruciali rilevanti per la sicurezza o che offrono tali servizi. Anche in questo caso, l’uso del tempo presente chiarisce che si tratta di relazioni d’affari attuali. Se un’impresa ha fornito in passato sistemi informatici centrali rilevanti per la sicurezza che non sono più utilizzati o se non sussiste più una relazione d’affari duratura (p. es. lavori di manutenzione o riparazione), questo aspetto è irrilevante. Per autorità statali si intendono le autorità a tutti i livelli dello Stato. Per sistemi informatici centrali rilevanti per la sicurezza si intendono per esempio i sistemi utilizzati dal SIC o dalla polizia per la comunicazione o la cifratura di messaggi. Questa disposizione non si applica invece ai sistemi informatici che non hanno una rilevanza centrale per la politica di sicurezza, come per esempio i sistemi per la gestione degli affari o la gestione documentale.

Capoverso 1 lettera c numero 3: questo numero si riferisce segnatamente agli aeroporti di Ginevra e Zurigo e ai porti svizzeri sul Reno. Non riguarda invece gli aeroporti o porti regionali, e nemmeno l’aeroporto di Basilea, che non essendo un’impresa iscritta nel registro di commercio svizzero non figura come impresa svizzera. In virtù del disciplinamento previsto dalla Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 194944 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim, tuttavia, l’aeroporto non potrebbe essere venduto senza il consenso della Svizzera. Gli impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo TC) sono impianti di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti ai sensi della legge federale del 25 settembre 201545 sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (LTM).

Capoverso 1 lettera c numero 4: questo numero si riferisce alle imprese ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 195746 sulle ferrovie (Lferr) e che possiedono o esercitano un’infrastruttura ferroviaria svizzera ai sensi dell’articolo 62 Lferr. Con ciò si intendono per esempio i binari e le relative vie d’accesso (p. es. attraverso i marciapiedi) o le stazioni di carico pubbliche.

Capoverso 1 lettera c numero 8: la definizione del termine «acquisizione» (cfr. art. 3 lett. a) ingloba anche l’acquisizione di parti di un’impresa, e pertanto, nel caso delle banche aventi rilevanza sistemica, sarebbero comprese anche le loro società madri e le società del gruppo importanti e i conglomerati ai sensi dell’articolo 2bis LBCR. Nel caso delle banche, la cifra d’affari rappresenterebbe un criterio poco significativo. Per valutare la loro importanza economica è meglio basarsi sui proventi lordi. Perciò, in linea con l’articolo 9 capoverso 3 LCart, per le banche fanno stato i proventi lordi anziché la cifra d’affari.

44 RS 0.748.131.934.92

45RS 742.41

46 RS 742.101