Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 37 pagine
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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
L’AP-RVI è compatibile con il principio di sussidiarietà. Riguarda esclusivamente la sfera di competenza della Confederazione e in particolare adempie un compito che richiede un disciplinamento uniforme a livello federale. Esso non tange le competenze dei Cantoni e rispetta anche il principio dell’equivalenza fiscale.
6.6 Delega di competenze normative
L’articolo 19 capoverso 1 dell’avamprogetto incarica il Consiglio federale di emanare le disposizioni d’esecuzione della RVI.
L’articolo 2 capoverso 3 AP-LVI, che prevede un’eccezione dal campo d’applicazione della legge, deve essere precisato definendo a livello di ordinanza i criteri da adempiere per concedere tale eccezione garantendo comunque l’ordine e la sicurezza pubblici.
Sulla base dell’articolo 6 capoverso 2 AP-LVI, devono essere definiti i documenti che l’investitore estero deve presentare alla SECO unitamente alla domanda di approvazione di un’acquisizione.
Se necessario per garantire l’ordine e la sicurezza pubblici, l’articolo 4 capoverso 3 AP-LVI abilita il Consiglio federale, a titolo eccezionale e per 12 mesi al massimo, a estendere l’obbligo di approvazione a ulteriori categorie di imprese svizzere. A tal fine il Consiglio federale può definire anche un limite di cifra d’affari o ridurre un limite esistente.
Inoltre, in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 AP-LVI, determina l’entrata in vigore della legge.
6.7 Protezione dei dati
La LVI permette di trattare e divulgare in modo finalizzato dati personali e dati di persone giuridiche (cfr. il commento alle singole disposizioni).
Le deroghe previste dalla legge federale del 17 dicembre 200464 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras) garantiscono già una tutela completa delle decisioni politiche o amministrative (art. 8 cpv. 2 LTras), dell’esecuzione appropriata di misure concrete delle autorità (art. 7 cpv. 1 lett. b LTras), degli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera (art. 7 cpv. 1 lett. f LTras) e degli interessi privati degli interessati, e in particolare del segreto d’affari (art. 7 cpv. 1 lett. g LTras) e dei dati personali (art. 7 cpv. 2 risp. art. 9 LTras). In virtù dell’articolo 67 della legge federale del 25 settembre 201565 sulle attività informative (LAIn), la LTras non si applica alle informazioni trasmesse alla SECO dal SIC e pertanto tali informazioni non sono accessibili al pubblico.
In virtù dell’articolo 19 capoverso 2 LVI, la SECO informa annualmente il pubblico in forma compatta sulle verifiche degli investimenti con un rapporto d’attività. Tale rapporto contiene anche informazioni aggregate su eventuali decisioni di prima istanza concernenti sanzioni amministrative.
64 RS 152.3
65 RS 121