Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 39 pagine

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Cpv. 6: le disposizioni relative alla segnaletica turistica su autostrade e semiautostrade saranno sancite nel nuovo articolo 89b AP-OSStr.

Art. 56

Cpv. 1 (nuovo): lo scopo dei segnali di identificazione nella circolazione stradale e i relativi usi consentiti vengono ora formalizzati sul piano giuridico.

Cpv. 2: il presente capoverso riprende il contenuto del vigente capoverso 1. Viene solo annullato il mandato conferito dal Consiglio federale al DATEC per l’emanazione di istruzioni sulla configurazione e il collocamento dei segnali di identificazione per le strade europee.

Cpv. 3: il principio secondo il quale il DATEC stabilisce la rete di base delle autostrade e semiautostrade è obsoleto. Se si tratta di strade nazionali (ovvero autostrade e semiautostrade di proprietà e competenza della Confederazione30), la numerazione si basa sull’allegato del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali31 (decreto sulla rete stradale) adottato dall’Assemblea federale il 10 dicembre 2012. Con il rimando al decreto sulla rete stradale, il mandato del Consiglio federale al DATEC risulta superfluo e può essere annullato.

Per distinguere le autostrade e semiautostrade di proprietà e competenza della Confederazione da quelle di proprietà e competenza dei Cantoni, nell’OSStr sono introdotte le espressioni «autostrade e semiautostrade nazionali» e «autostrade e semiautostrade cantonali», riprese dall’ordinanza del 18 dicembre 199132 concernente le strade di grande transito (all. 1 lett. A–C).

Cpv. 4: il presente capoverso riprende il contenuto del vigente capoverso 3. La possibilità già prevista dalla documentazione ASTRA 80003 «Nummerierung und Anzeige der Streckenkilometer der NS 3. Klasse»33 di contrassegnare le strade nazionali di terza classe, ovvero le strade principali di proprietà e competenza della Confederazione, con segnali di identificazione rossi e bianchi in aggiunta a quelli blu e bianchi riservati alle strade principali viene ora sancita per legge. La numerazione è effettuata in base all’allegato del decreto sulla rete stradale. È inoltre annullato il mandato conferito al DATEC per l’emanazione di istruzioni relative ai segnali di identificazione sulle strade principali.

Cpv. 5 (nuovo): questa disposizione corrisponde al vigente capoverso 4. La procedura di numerazione è ora disciplinata al capoverso 6.

Cpv. 6 (nuovo): questa disposizione, parzialmente ripresa dal vigente capoverso 4, incarica il DATEC di fissare i numeri degli svincoli e delle diramazioni sulle autostrade e semiautostrade nazionali e gli concede la possibilità di stabilire i numeri delle auto-

30Art. 8 cpv. 1 della legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11).

31FF 2017 6695; 2023 2464

32 RS 741.272

33 Consultabile sul sito www.astra.admin.ch > Area tecnico-amministrativa > Documenti strade nazionali > Documentazione (stato: 31.05.2024). 18/39