Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 39 pagine
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Con questa tecnica, definita a livello giuridico «diretta» o «statica», le norme tecniche acquisiscono lo status di norme giuridiche vincolanti.
Oltre ai rimandi diretti, l’OSStr contiene in vari punti indicazioni affinché il DATEC o l’USTRA emettano istruzioni per la regolamentazione più dettagliata di determinati segnali e demarcazioni. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il DATEC non ha emanato istruzioni proprie, bensì ha dichiarato applicabili le corrispondenti norme tecniche della VSS in un’ordinanza dipartimentale, rendendole così giuridicamente vincolanti tramite rimando diretto.
1.1.3 Critiche alla tecnica di rimando attuale
Negli ultimi anni il rinvio diretto è stato ripetutamente criticato, in particolare per i seguenti motivi:
− Il riferimento diretto a norme tecniche negli atti normativi non è immediato e risulta utile solo qualora le norme forniscano una regolamentazione adeguata per un periodo di tempo più lungo6, la qual cosa è ormai rara in ambito stradale.
− Le norme tecniche riflettono lo stato della tecnica e quindi le condizioni ideali, mentre le norme giuridiche stabiliscono i requisiti minimi. Norme tecniche e legislazione non perseguono pertanto gli stessi obiettivi. L’acquisizione dello status di norma giuridicamente vincolante induce gli enti specializzati responsabili dell’elaborazione di norme tecniche ad allinearle con eccessiva aderenza ai requisiti minimi per poterle integrare nella legge.
− Le norme tecniche dichiarate giuridicamente vincolanti non sono pubblicate secondo i requisiti del diritto sulle pubblicazioni e sono quindi suscettibili di mancata conformità all’articolo 16 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 7 ottobre 20157 sulle pubblicazioni ufficiali (OPubb).
− L’articolo 5 capoverso 3 LCStr dispone che per le strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o delle biciclette (velocipedi nella normativa), possono essere usati solamente i segnali e le demarcazioni stabiliti dal Consiglio federale. Tuttavia, diverse norme tecniche giuridicamente vincolanti contengono segnali e demarcazioni che non sono raffigurati nell’OSStr, per esempio nei settori della mobilità lenta8, della segnaletica turistica e delle demarcazioni visivo-tattili. Sebbene, grazie al rimando diretto, le norme interessate siano parte integrante della legislazione federale sulla circolazione stradale, rimane aperta la questione dell’adempimento della disposizione di cui all’articolo 5 capoverso 3 LCStr.
1.1.4 Revisione dell’OSStr del 20 maggio 2020
Alla luce di queste critiche, nell’ambito della revisione dell’OSStr approvata il 20 maggio 2020, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare in futuro a rimandi diretti alle
6Guida di legislazione dell’Ufficio federale di giustizia, n. marg. 752.
7 RS 170.512.1
8 Per «mobilità lenta» si intendono gli spostamenti a piedi, su ruote o rotelle effettuati dalla forza muscolare umana.