Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 39 pagine

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Cpv. 7 (nuovo): la nuova disposizione garantisce che i delineatori temporanei (rossi e bianchi) possano essere utilizzati non solo nei pressi dei cantieri, ma anche in presenza di altri ostacoli temporanei sulla carreggiata.

Art. 82

Cpv. 1: la disposizione secondo cui gli ostacoli devono trovarsi a meno di 1 m dal bordo della carreggiata per poter essere segnalati dai delineatori è troppo rigida. Viene pertanto abrogata e sostituita con l’espressione «ostacoli permanenti in prossimità della carreggiata». Le distanze minime per determinati delineatori possono essere stabilite a livello di norma. Vengono altresì menzionati esplicitamente gli ostacoli al di sopra della carreggiata segnalati con delineatori (p. es. segni di delineazione). L’indicazione secondo cui gli ostacoli devono essere segnalati se mettono a rischio la sicurezza della circolazione, in particolare in condizioni di cattiva visibilità, è intesa a precisare che non tutti i potenziali ostacoli devono essere dotati di delineatori.

Cpv. 2: il vigente capoverso 2 disciplina, oltre ai segni di delineazione, anche le frecce direttrici. Poiché il nuovo capoverso 2 è dedicato esclusivamente alle diverse forme di segni di delineazione, la frase introduttiva menziona soltanto questi ultimi, mentre le frecce direttrici di cui alla lettera b sono inserite nel nuovo capoverso 5.

Cpv. 3 e 4 (nuovo): le prescrizioni sulle colonnette direttrici sono attualmente contenute nel capoverso 3. Per maggiore chiarezza vengono suddivise in due capoversi: il capoverso 3 definisce ora le diverse tipologie, mentre il nuovo capoverso 4 stabilisce i catarifrangenti applicabili su ciascun tipo. Nell’allegato 1 sono indicate le dimensioni ammesse per le colonnette direttrici e nel nuovo numero 7 dell’allegato 2, oltre alle colonnette a sezione circolare, sono ora riportati anche esempi di colonnette a sezione triangolare (nuove fig. 7.05 e 7.06).

Cpv. 5 (nuovo): le frecce direttrici, attualmente menzionate nel capoverso 2 lettera b, sono trasferite in un capoverso separato che ne regolamenta la configurazione e i requisiti fondamentali per l’utilizzo. Inoltre, il delineatore viene dotato di un rimando tra parentesi, riportando le dimensioni nell’allegato 1 e nell’allegato 2 numero 7 un esempio grafico (nuova fig. 7.07).

Cpv. 6: in virtù dell’articolo 115 capoverso 1 OSStr, il DATEC può emanare istruzioni sui delineatori. L’indicazione dello stesso tenore nell’articolo 82 capoverso 6 OSStr è pertanto superflua e può essere soppressa.

Nel capoverso 6 viene ora menzionato lo scopo di utilizzo dell’indicatore «Colonnetta delle isole di traffico» che viene dotato di un rimando tra parentesi, riportando le dimensioni nell’allegato 1 e nell’allegato 2 numero 7 un esempio grafico (nuova fig. 7.08).

Cpv. 7: il delineatore «Spartitraffico» è disciplinato nel nuovo capoverso 7 e dotato di un rimando tra parentesi, indicando le dimensioni nell’allegato 1 e riportando nell’allegato 2 numero 7 un esempio grafico (nuova fig. 7.09).

Cpv. 8: il contenuto del vigente capoverso 5bisviene ripreso senza modifiche.