Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 39 pagine
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devono essere in rilievo o deformati. Le dimensioni esatte, tenendo conto della configurazione in rilievo, rimangono stabilite a livello di norma.
Cpv. 3: la possibilità di apporre il simbolo del segnale «Autostrada» (4.01) sulla carreggiata, oltre alle indicazioni di direzione e alle scritte previste dall’OSStr38, è attualmente disciplinata solo a livello di norma (giuridicamente vincolante)39 e se ne propone la trasposizione nell’OSStr.
Cpv. 5: il DATEC può emanare istruzioni sulle demarcazioni in virtù dell’articolo 115 capoverso 1 OSStr. L’indicazione dello stesso tenore in questo capoverso è pertanto superflua e può essere soppressa.
Art. 72a cpv. 1 e 2
Cpv. 1: nell’OSStr viene trasposto il principio, attualmente regolamentato a livello di norma (giuridicamente vincolante)40, secondo il quale le demarcazioni visivo-tattili devono sempre essere applicate se vi è un’esigenza specifica o se la sicurezza e l’orientamento delle persone non vedenti e ipovedenti non possono essere garantiti da elementi costruttivi. Un’esigenza specifica si manifesta in particolare nei pressi di centri per non vedenti e ipovedenti, ospedali, edifici e strutture accessibili al pubblico o fermate dei trasporti pubblici.
Cpv. 2: questa disposizione è modificata in modo che le demarcazioni visivo-tattili consentite dal diritto vigente siano integrate con rimandi tra parentesi e con le figure nell’allegato 2 numero 6 OSStr (nuove fig. 6.30–6.34). Per una maggiore chiarezza si propone una nuova suddivisione del capoverso (nuove lett. a–e).
Art. 72b (nuovo)
Il nuovo articolo traspone nel diritto federale la possibilità di segnalare il superamento dello spartitraffico su autostrade e semiautostrade con luci incassate prevista a livello di norma (giuridicamente vincolante)41.
Art. 73 cpv. 1 e 1bis
Cpv. 1 e cpv. 1bis(nuovo): le linee di sicurezza (6.01 e 6.02) rientrano tra le demarcazioni più importanti per aumentare la sicurezza nella circolazione stradale. Le infrazioni al codice della strada ad esse connesse comportano pertanto sanzioni piuttosto pesanti: le multe disciplinari variano tra 100 e 140 franchi e il superamento delle linee di sicurezza è spesso sanzionato in un procedimento penale ordinario a causa dei rischi che ne derivano. Per gli utenti della strada è quindi importante riconoscere una linea di sicurezza sulla carreggiata. A tal fine la linea deve essere sufficientemente lunga. Le lunghezze minime per le linee di sicurezza vengono quindi sancite non solo nell’alle-
38 Si considerano scritte ai sensi dell’art. 72 cpv. 3 OSStr p. es. la scritta «TAXI» di cui all’art. 73a cpv. 1, «BUS» di cui all’art. 74b o «STOP» di cui all’art. 75 cpv. 2 OSStr.
39 SN 640 850a, punto 7.6.
40 SN 640 852, punto 6.
41 SN 640 853.