Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 39 pagine
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gato 1, ma anche nell’articolato dell’OSStr. Le lunghezze minime di 20 m nelle località e di 50 m fuori delle località corrispondono ai valori definiti nelle norme tecniche42; quella minima di 20 m è inoltre conforme agli standard internazionali43. Per migliorare la leggibilità, il vigente capoverso 1 viene suddiviso in due nuovi capoversi: il capoverso 1 stabilisce le funzioni delle linee di sicurezza, il capoverso 1biscontiene le disposizioni legali relative alla loro lunghezza.
Art. 74 cpv. 1bis(nuovo)
Le corsie possono essere contrassegnate solo laddove tutti i tipi di veicoli che normalmente viaggiano nella corsia corrispondente possono incrociarsi o circolare parallelamente senza pericolo e senza l’occupazione di una corsia adiacente. Questo principio generale è attualmente sancito solo al numero 6 della norma SN 40 862 «Markierungen – Anwendungen auf Haupt- und Nebenstrassen», che non è più giuridicamente vincolante dall’inizio del 2021. Considerata la sua portata, viene trasposto nell’OSStr. Nelle carreggiate a corsia unica (cfr. art. 74a cpv. 2 OSStr) il principio è rispettato in quanto si rinuncia a tracciare demarcazioni centrali per via della larghezza ridotta. Va fatto notare tuttavia che, per motivi di sicurezza, anche queste carreggiate dovrebbero avere una larghezza sufficiente per consentire l’incrocio o la circolazione parallela. A tal fine occorre prestare particolare attenzione allo stato della tecnica.
Art. 76 rubrica e cpv. 1bis(nuovo)
La «linea di distanziamento», espressamente regolamentata nella norma SN 640 850a e ampiamente utilizzata nella pratica, in futuro sarà disciplinata nel diritto federale. Le linee di distanziamento che costeggiano ostacoli al margine della carreggiata hanno una funzione paragonabile a quella delle linee di margine; nel caso di ostacoli sulla carreggiata o isole di traffico, hanno invece una valenza a sé stante. Per questo motivo vengono disciplinate in un capoverso separato e con un apposito rimando tra parentesi, nonché una corrispondente figura nell’allegato 2 numero 6 OSStr (nuova fig. 6.16.4). Come le linee di margine, anche le linee di distanziamento possono essere oltrepassate. Si noti, tuttavia, che in presenza di isole di traffico e ostacoli al centro della carreggiata i veicoli devono superarli transitando a destra. Inoltre, una linea di distanziamento lunga più di 20 m al centro della carreggiata (nelle località) diventa una linea di sicurezza (cfr. commento all’art. 73 cpv. 1bisAP-OSStr).
Art. 79 cpv. 3
La doppia linea trasversale di colore blu e bianco, disciplinata nel presente capoverso è integrata con un rimando tra parentesi e la figura corrispondente nell’allegato 2 numero 6 OSStr (nuova fig. 6.24).
Art. 80
Cpv. 1: è ripreso senza modifiche il contenuto del vigente capoverso 1.
42 SN 640 850a, punto 7.1.
43 N. 2; all. 2 cap. II lett. A n. 6 della Convenzione sulla segnaletica stradale in combinato disposto con il n. 7 dell’Allegato al Protocollo sulla segnaletica sul piano stradale, aggiuntivo all’Accordo europeo completante la Convenzione sulla segnaletica stradale. 22/39