Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 39 pagine

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Cpv. 2: i delineatori temporanei «Delineatore flessibile» e «Cono» sono integrati con un rimando tra parentesi e le relative figure nel nuovo numero 7 dell’allegato 2 (nuove fig. 7.01 e 7.02). Nell’allegato 1 sono inoltre definite le dimensioni consentite dei due delineatori temporanei in conformità alle norme tecniche pertinenti44. Poiché, in base alle norme tecniche, i fusti di cui al vigente capoverso 2 non sono previsti per la segnalazione dei cantieri, non saranno più menzionati esplicitamente nell’ordinanza.

Cpv. 3: la parentesi nel capoverso viene eliminata. Ciò non comporta modifiche materiali.

Cpv. 4 (nuovo): i segnali mobili di protezione sono solitamente fissati ai veicoli di pronto intervento o ai rimorchi. Attualmente sono disciplinati sommariamente nell’OSStr, in particolare nell’articolo 82 capoverso 5bis, secondo il quale sui veicoli circolanti o fermi sulla carreggiata possono essere utilizzate frecce di rientro gialle a sorgente luminosa. Per il resto, sono regolamentati esclusivamente a livello di norma45. I segnali mobili di protezione, di uso frequente soprattutto nei pressi di cantieri su autostrade e semiautostrade, sono ora disciplinati in modo più dettagliato nel diritto federale e dotati di un rimando tra parentesi e di una figura nel nuovo numero 7 dell’allegato 2 (nuova fig. 7.03). Nella pratica, oltre alle frecce di rientro schematizzate con luci a LED gialle, vengono usate anche frecce di rientro bianche visualizzate su pannelli a messaggio variabile. Anche quest’ultima variante sarà esplicitamente consentita.

Cpv. 5: in virtù dell’articolo 115 capoverso 1 OSStr, il DATEC può emanare istruzioni sui segnali, sulle demarcazioni e sui delineatori. Il riferimento nell’articolo 80 capoverso 5 OSStr viene pertanto abrogato, inserendo al suo posto il contenuto del vigente capoverso 4 relativo alla paletta segnaletica. Il delineatore è dotato di un rimando tra parentesi e illustrato nel nuovo numero 7 dell’allegato 2 (nuova fig. 7.04).

Cpv. 6 (nuovo): il nuovo capoverso stabilisce il principio secondo cui i cantieri vanno allestiti in modo da garantire sia la sicurezza stradale sia la sicurezza delle persone che vi lavorano. La sicurezza del personale di cantiere non è disciplinata solo dalle norme della circolazione stradale, ma anche, in particolare, dalla legislazione sulla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. Inoltre, è espressamente menzionato l’obbligo di un’illuminazione sufficiente dei cantieri in condizioni di scarsa luminosità (di notte, in caso di maltempo, cantieri in un sottopasso ecc.). Dal punto di vista del diritto in materia di circolazione stradale, la visibilità dei cantieri riveste grande importanza, motivo per cui è necessario, in particolare, dotare i segnali e le transenne di luci di avvertimento e, se necessario, di luci gialle lampeggianti (art. 70 cpv. 1 lett. c OSStr)46. L’illuminazione svolge una funzione importante anche sotto il profilo del diritto del lavoro (illuminazione della postazione di lavoro).

Occorre altresì fare ancora una volta esplicito riferimento allo stato della scienza e della tecnica nonché all’esperienza acquisita, la cui osservanza è particolarmente importante nella segnalazione dei cantieri a causa dell’elevato rischio di incidenti. Di fatto si tratta di una ripetizione di quanto stabilito nel nuovo articolo 103a AP-OSStr.

44 SN 40 885 e SN 40 886.

45 SN 40 885, punto 19 tab. 2.

46 SN 40 885, punto 23 e SN 40 886, punto 17.