Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 39 pagine
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Cpv. 3: la combinazione costituita dai segnali «Telefono di emergenza» ed «Estintore» (4.92) è attualmente regolamentata solo in una direttiva dell’USTRA36. La possibilità di combinare i due segnali in caso di spazio insufficiente nelle gallerie sarà in futuro sancita nel diritto federale grazie all’inserimento nel capoverso 3 e nell’allegato 2 (nuova fig. 4.81).
Cpv. 5: il vigente capoverso 5 disciplina il segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico», stabilendo che, al di fuori di autostrade e semiautostrade, può essere collocato solo dove cambia la gamma di frequenze. Con il passaggio dalla trasmissione di programmi radiofonici a onde ultracorte OUC al Digital Audio Broadcasting plus (DAB+) la ricerca dell’emittente non avviene più tramite la frequenza ma attraverso il nome. Di conseguenza non sarà più necessario riportare la frequenza sul segnale. Oggi la maggior parte delle emittenti radiofoniche statali e private nonché nazionali e regionali forniscono informazioni sul traffico. Inoltre, gli aggiornamenti vengono diffusi non solo via radio, ma anche attraverso altri canali come cellulari, GPS o pannelli a messaggio variabile. In tale contesto il riferimento all’«emittente di un programma nazionale» non risulta più in linea con i tempi, per cui la disposizione vigente è abrogata. Per l’utilizzo del segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» (4.90) nelle gallerie si rimanda al commento all’articolo 89a capoverso 2 AP-OSStr.
Il capoverso 5 disciplina ora il segnale «Rifornimento incluso carburante alternativo», in particolare la possibilità di integrarlo con la sigla del carburante alternativo disponibile nella stazione di rifornimento in questione elencando quelle ammesse, ovvero CNG («Compressed Natural Gas») per gas metano, EV («Electric Vehicle») per stazioni di ricarica, H2 («Hydrogenium») per idrogeno e LPG («Liquefied Petroleum Gas») per gas di petrolio liquefatto.
Art. 66 cpv. 5 lett. c
Il delineatore temporaneo «paletta a due facce», rinominato nella versione italiana con «paletta segnaletica», è ora disciplinato nell’articolo 80 capoverso 5 AP-OSStr. Di conseguenza occorre adeguare il rimando nella presente lettera.
Art. 72 cpv. 1ter, 1quater, 3 e 5
Cpv. 1ter(nuovo): la disposizione secondo cui le dimensioni delle demarcazioni si basano sull’allegato 1 è inserita in un nuovo capoverso dell’articolo di principio sulle demarcazioni. Come nel caso dei segnali37, anche per le demarcazioni sarà possibile, in singoli casi giustificati, derogare alle dimensioni stabilite nel diritto federale.
Cpv. 1quater(nuovo): la nuova disposizione stabilisce il principio secondo il quale le demarcazioni devono essere facilmente riconoscibili per gli utenti della strada, malgrado il basso angolo di visuale. In particolare, frecce, scritte e simboli nel senso di marcia
36 Punto 3.2.5 della direttiva ASTRA 13010 Segnaletica di sicurezza nelle gallerie stradali (edizione 2011). Disponibile su www.astra.admin.ch > Area tecnico-amministrativa > Documenti strade nazionali / Programmi di agglomerato > Standard per le strade nazionali > Direttive (stato: 31.05.2024).
37 Art. 102 cpv. 3 OSStr.