Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 39 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

− I principi della segnaletica e le figure di segnali e demarcazioni devono essere trasposti nell’OSStr: le norme attualmente dichiarate giuridicamente vincolanti nell’OS-Str definiscono aspetti della segnaletica che, in virtù della loro rilevanza, devono essere trasposti nell’OSStr.

1.3 Liquidazione di un intervento parlamentare

La mozione Bühler del 29 settembre 2017 (17.3952 «Autorizzare la segnaletica bilingue sulle autostrade») incarica il Consiglio federale di introdurre a livello giuridico la possibilità di indicare i nomi degli svincoli autostradali in due lingue nazionali. L’indicazione bilingue di località e, se del caso, di quartieri dovrà essere consentita se la minoranza linguistica della località interessata costituisce almeno il 30 per cento della popolazione. La richiesta può essere soddisfatta nel quadro della presente revisione (art. 86 cpv. 9 e art. 87 cpv. 6 AP-OSStr).

1.4 Adeguamento della normativa in materia di multe disciplinari

Nell’ordinanza del 16 gennaio 201913 sulle multe disciplinari (OMD) occorre esplicitare che sulle autostrade e semiautostrade a più corsie può essere emessa una multa disciplinare non solo in caso di sorpasso a destra con manovre di uscita e di rientro, ma di superamento sulla destra non ammesso.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

I principi della segnaletica stradale sono disciplinati a livello internazionale, in particolare nella Convenzione dell’8 novembre 196814 sulla segnaletica stradale, nell’Accordo europeo del 1° maggio 197115 completante la Convenzione sulla segnaletica stradale e nel Protocollo del 1° marzo 197316 sulla segnaletica sul piano stradale, aggiuntivo all’Accordo europeo completante la Convenzione sulla segnaletica stradale. Le convenzioni contengono numerose disposizioni che riguardano anche l’aspetto dei segnali e delle demarcazioni. La Svizzera è parte contraente di entrambe le convenzioni e del protocollo aggiuntivo.

Da un confronto con i Paesi confinanti con la Svizzera emerge che le norme di più ampia portata sulla configurazione concreta dei segnali e delle demarcazioni tendono a essere sancite nella legge (Austria, Italia e Francia). La legislazione tedesca rimanda invece esplicitamente allo stato della scienza e della tecnica17.

13RS 314.11

14 RS 0.741.20

15 RS 0.741.201

16 RS 0.741.201.2

17 Par. 39 capo II della direttiva amministrativa generale tedesca concernente il codice della strada («Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung», VwV-StVO): Nella misura in cui la StVO e la presente direttiva amministrativa generale forniscono solo disposizioni quadro per la configurazione, le caratteristiche, l’ubicazione e il tipo di posa di segnali e dispositivi stradali, nei singoli casi si fa riferimento allo stato della scienza e della tecnica, pubblicato se necessario dal Ministero federale dei trasporti e dell’infrastruttura digitale nel bollettino ufficiale della circolazione stradale dopo aver consultato le massime autorità regionali competenti. 9/39