Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 39 pagine
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Art. 86 cpv. 5, 8 e 9 (nuovi)
Cpv. 5: il termine «altre destinazioni» utilizzato a livello di norma e in uso nella pratica non è sancito nel vigente diritto sulla segnaletica stradale; viene pertanto esplicitamente menzionato nel presente capoverso.
Cpv. 8: in conformità a quanto stabilito all’articolo 56 capoverso 6 AP-OSStr sulla numerazione degli svincoli e delle diramazioni autostradali, questa disposizione disciplina la denominazione degli svincoli autostradali. La competenza spetta al DATEC che, d’intesa con i Cantoni, stabilisce i nomi degli svincoli in una nuova ordinanza dipartimentale in sostituzione delle attuali istruzioni DATEC. Se del caso, il Dipartimento può inoltre formalizzare sul piano giuridico le altre destinazioni di cui all’articolo 86 capoverso 5 OSStr. Come per la numerazione degli svincoli e delle diramazioni autostradali, può affidare questo compito ovvero la relativa competenza all’USTRA.
Cpv. 9: in attuazione della mozione Bühler 17.3952, la nuova disposizione disciplina a quali condizioni la segnaletica di direzione su autostrade e semiautostrade potrà riportare i nomi delle località bilingui in entrambe le lingue47. Si dispone esplicitamente che, in caso di respingimento della richiesta, deve essere emessa una decisione impugnabile. I dettagli saranno disciplinati dal DATEC nell’ordinanza dipartimentale.
Art. 87 cpv. 6 (nuovo)
Per garantire che quanto stabilito nell’articolo 86 capoversi 8 e 9 AP-OSStr per gli svincoli si applichi anche alle diramazioni, questa nuova disposizione contiene un riferimento all’applicazione per analogia dei due capoversi.
Art. 89
L’articolo 89 OSStr ha per oggetto la segnalazione di varie indicazioni su autostrade e semiautostrade. Per una maggiore chiarezza, il contenuto normativo viene suddiviso in due articoli. Il nuovo articolo 89 disciplina l’indicazione di aree di servizio e di sosta lungo le autostrade e le semiautostrade.
Cpv. 1: l’elenco dei possibili impianti accessori, riportato a titolo esemplificativo nella frase introduttiva del vigente capoverso 1, viene integrato con la voce «stazioni di ricarica». Alle lettere c e d vengono menzionate esplicitamente le frecce direzionali sui segnali di indicazione in direzione dell’impianto accessorio, finora disciplinate a livello di norma48. Le lettere a e b vengono riprese senza modifiche.
Cpv. 2 e 3: i segnali utilizzati per l’indicazione di impianti accessori, sostanzialmente regolamentati a livello di norme e istruzioni49, vengono ora trasposti nel diritto federale. Per segnalare le aree di servizio viene sancito giuridicamente nel capoverso 2 con il segnale «Area di servizio» (4.74) e le informazioni ammesse nonché una figura esemplificativa nell’allegato 2. Per quanto concerne le aree di sosta, nel capoverso 3 si
47 Punto 3.3.
48 SN 640 820a, punti 12 e 14.
49 SN 640 820a, punti 12–14; istruzioni USTRA del 10 maggio 2020 relative alla segnaletica delle aree di sosta e alle informazioni complementari sui cartelli indicanti le aree di servizio lungo le autostrade e semiautostrade (nota 35). 25/39