Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 39 pagine
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nuovi segnali e demarcazioni in contrasto con la Convenzione sulla segnaletica stradale, l’Accordo europeo completante la Convenzione sulla segnaletica stradale o il Protocollo sulla segnaletica sul piano stradale66.
6.3 Forma dell’atto e delega di competenze legislative
La regolamentazione proposta sarà attuata a livello di ordinanza del Consiglio federale (art. 106 cpv. 1 LCStr). In questo contesto, il Collegio intende affidare al DATEC e all’USTRA le proprie competenze legislative in diversi ambiti:
− La numerazione e la denominazione degli svincoli e delle diramazioni su autostrade e semiautostrade spetteranno in larga misura al DATEC e all’USTRA. Lo stesso vale per la denominazione bilingue di svincoli e diramazioni su autostrade e semiautostrade (art. 56 cpv. 6, 86 cpv. 8 e 9 e 87 cpv. 6 AP-OSStr) e la relativa definizione di singole indicazioni aggiuntive (art. 89a cpv. 6 AP-OSStr). Nella sua «ordinanza sulla segnaletica di direzione presso i raccordi e le diramazioni di autostrade e semiautostrade», posta in consultazione insieme alla revisione parziale dell’OSStr, il DATEC intende sfruttare queste possibilità.
− Con l’articolo 72 capoverso 3 OSStr il diritto vigente dispone già di una norma di delega per la regolamentazione di demarcazioni speciali in un’ordinanza dipartimentale. In futuro il DATEC non intende più disciplinare le demarcazioni speciali in istruzioni bensì in un’ordinanza, l’«ordinanza del DATEC sulle demarcazioni speciali», anch’essa posta in consultazione insieme alla revisione parziale dell’OSStr.
− Sulla base del nuovo articolo 115 capoverso 1bisAP-OSStr, in futuro il DATEC potrà apportare modifiche agli all’allegati 1 e 2 numero 5 OSStr67.
Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto (art. 48 cpv. 1 della legge federale del 21 marzo 199768 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA). Inoltre, ai sensi dell’articolo 48 capoverso 2 LOGA in combinato disposto con l’articolo 106 capoverso 1 LCStr, può autorizzare l’USTRA a disciplinare i dettagli. Il progetto rispetta pertanto i limiti posti dalla LCStr al Consiglio federale, al DATEC e all’USTRA.
66Punto 2.
67Punto 4, commento all’art. 115 cpv. 1bisAP-OSStr.